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Questo articolo è stato pubblicato il 11 settembre 2012 alle ore 09:52.

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La Cassazione annulla l'ordinanza che aveva approvato il sequestro di circa 14 milioni nei confronti della Codelfa Spa nell'ambito delle indagini sugli appalti della Milano Serravalle (che vede tra le persone coinvolte l'ex presidente della Provincia di Milano Filippo Penati).
Per la Corte, il sequestro previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 (articolo 53) può essere disposto solo in presenza di gravi indizi a carico dell'ente per il quale si intende far scattare la responsabilità amministrativa. Con la sentenza 34505, depositata ieri, la sesta sezione penale ha messo a fuoco il diverso impatto e le diverse funzioni delle misure cautelari (reali e personali) disciplinate dal Codice penale e quelle, appunto, introdotte con il Dlgs 231.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che le misure interdittive e reali del Dlgs 231 sono poste sullo stesso piano perché sono «destinate ad anticipare l'applicazione di sanzioni principali e obbligatorie, sanzioni subordinate all'accertamento della responsabilità del l'ente». Di conseguenza, «in questa materia un controllo dei presupposti del sequestro limitato alla sola sussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi delittuosa individuata dal pubblico ministero appare del tutto inadeguato proprio in quanto la misura cautelare è diretta ad anticipare gli effetti di una sanzione principale».

Per la Corte, perciò, per procedere al sequestro preventivo sulla base dell'articolo 53 del Dlgs 231, deve essere verificato dal giudice «un fumus delicti "allargato", che finisce per coincidere sostanzialmente con il presupposto dei gravi indizi di responsabilità dell'ente, al pari di quanto accade per l'emanazione delle misure cautelari interdittive. Sicché i gravi indizi coincideranno con quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che sebbene non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio l'attribuibilità dell'illecito all'ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia globalmente apprezzati nella loro consistenza e nella loro concatenazione logica, consentono di fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza».

Il giudice che dispone il sequestro alla luce del Dlgs 231 è chiamato a una valutazione intermedia tra quella cui è tenuto il giudice che decide nel merito e quella più "superficiale" (per quanto il dibattito sul tema sia tutt'altro che chiuso) richiesta al giudice che decide sulle misure cautelari reali (articolo 321 del Codice penale). Nel caso delle regole sulla responsabilità amministrativa/penale delle società «l'apprezzamento dei gravi indizi – scrive la Corte nelle conclusioni della sentenza 34505 – deve portare il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di responsabilità, in un procedimento che avvicina la prognosi sempre più a un giudizio sulla colpevolezza, sebbene presuntivo in quanto condotto allo stato degli atti, ma riferito alla complessa fattispecie di illecito amministrativo attribuita all'ente indagato».
Nel caso esaminato il Tribunale di Monza si è limitato a compiere «l'accertamento del fumus delicti in base al criterio dell'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in quella legale». Per questo la Corte ha annullato l'ordinanza rinviando la questione al tribunale che dovrà ora accertare l'esistenza dei gravi indizi.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Codice penale
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251


Codice penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n.1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SECONDO. Dei delitti contro la pubblica amministrazione - CAPO PRIMO. Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione


Decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140


Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

CAPO III. Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative - SEZIONE IV. Misure cautelari

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