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Questo articolo è stato pubblicato il 24 settembre 2012 alle ore 06:43.

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Il rispetto delle regole sui limiti delle compensazioni e sugli adempimenti dichiarativi non esaurisce le verifiche sulla corretta utilizzazione delle eccedenze Iva. L'impedimento più rilevante consiste nell'esistenza di debiti iscritti a ruolo e non pagati. L'articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010 ha previsto, infatti, che in presenza di debiti per imposte erariali (Iva, imposte dirette, addizionali, imposte indirette e Irap) e relativi accessori, di ammontare complessivamente superiore a 1.500 euro, iscritti in ruoli ordinari o straordinari, definitivi o anche solo provvisori, che risultino scaduti e non pagati nel momento in cui occorre effettuare il versamento (che si vorrebbe compensare), scatta il divieto di utilizzare eventuali crediti della medesima specie vantati dal contribuente.
Tale divieto, secondo la circolare 13/E/2011, opera anche nel caso in cui le somme a credito siano ampiamente superiori rispetto al debito iscritto a ruolo, impedendo di effettuare qualsiasi compensazione orizzontale se prima non si provvede al pagamento di quanto dovuto al fisco. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la sanzione del 50% dell'importo dei debiti fino a concorrenza del l'indebita compensazione.
La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ma, secondo l'amministrazione finanziaria, il divieto riguarderebbe anche i debiti risultanti da cartelle notificate in precedenza (l'esistenza del debito, peraltro, non risulterà nemmeno più dalla cartella, se il ruolo consegue ad accertamenti immediatamente esecutivi).
Comunque da inizio 2011 è possibile rimuovere l'ostacolo fruendo proprio della possibilità di compensare il debito scaduto con crediti che il contribuente vanta per le medesime imposte, secondo le istruzioni contenute nel decreto del Mef del 10 febbraio 2011. A tale scopo si utilizza il modello F24 accise e il codice tributo «Ruol» (risoluzione 18/E/2011). Nel caso dei crediti Iva, comunque, l'articolo 6 del decreto prevede che restino ferme le disposizioni sul controllo preventivo delle compensazioni (presentazione della dichiarazione annuale, eventualmente "vistata" per le eccedenze compensabili superiori a 15mila euro), oltre alla necessità di presentare l'F24 solo con modalità telematica.
Le non operative
Da non dimenticare, poi, le limitazioni alla compensabilità del credito Iva che operano a regime. Non è rimborsabile, né cedibile, e neppure compensabile l'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione annuale 2012 per le società non operative nell'esercizio 2011 ai sensi dell'articolo 30 della legge 724/94, a prescindere dal l'anno di effettiva maturazione del credito (risoluzione 225/E/2007). È una situazione che potrebbe anche preludere alla perdita definitiva del credito se le condizioni di non operatività permangono per tre periodi d'imposta consecutivi, insieme a un volume d'affari insufficiente rispetto ai ricavi presunti dalla specifica normativa sulle società di comodo (circolare 25/E/2007).
In attesa di chiarimenti ufficiali, sarà utile monitorare anche le situazioni delle società in costante perdita fiscale (articolo 2, commi 36-decies e undecies, del Dl 138/2011), per le quali sono previste analoghe limitazioni. Tuttavia, la novità - salvo diverso orientamento del l'Agenzia - dovrebbe riguardare il periodo d'imposta in corso e, pertanto, la dichiarazione Iva 2013 (relativa al 2012).
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In sintesi
01|LA REGOLA
Dal 2011 occorre prima estinguere i debiti per imposte erariali iscritti a ruolo e già scaduti se superano i 1.500 euro. Solo in seguito si potrà utilizzare l'eventuale somma eccedente per effettuare una compensazione
02|LA PROCEDURA
Per rimuovere il debito bisogna utilizzare il modello F24 accise e il codice tributo «Ruol» (risoluzione 18/E/2011). Nel caso dei crediti Iva, comunque, è necessario presentare la dichiarazione annuale - eventualmente "vistata" per le eccedenze compensabili superiori a 15mila euro - e l'F24 può essere pagato soltanto con modalità telematica

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Legge 23 dicembre 1994 , n. 724
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304


Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Capo IV - Disposizioni fiscali


Decreto legge 31 maggio 2010 , n. 78
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125


Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. [Manovra d'estate 2010]
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2010, n. 122

TITOLO II Contrasto all'evasione fiscale e contributiva

Periodico

Guida alla Contabilità & Bilancio Edizione del 26 aprile 2011, n. 8 pag. 34

TAG: Fisco, F24

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