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Questo articolo è stato pubblicato il 27 settembre 2012 alle ore 06:42.


Tra gli ultimi controlli prima dell'invio del modello Unico PF 2012, in scadenza lunedì prossimo, non può mancare una verifica sulla base imponibile dei contributi Inps di artigiani e commercianti: la circolare Inps che prevede di utilizzare il reddito d'impresa al lordo dell'agevolazione Ace è uscita a ridosso della scadenza del pagamento del 9 luglio 2012, quando molti contribuenti avevano già chiuso la propria dichiarazione dei redditi.
La base «previdenziale»
Le persone fisiche iscritte alla gestione artigiani e commercianti dell'Inps devono compilare il quadro RR del modello Unico PF per determinare i contributi Inps dovuti a saldo per l'anno precedente (cioè, al netto dei minimali e degli acconti già versati). I calcoli per il 2011 rilevano anche determinare gli acconti da pagare per il 2012.
La base imponibile Inps per artigiani e commercianti è costituita dal «totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno» (circolare Inps 27 giugno 2012, n. 90). Per i soci lavoratori di srl artigiane o commercianti (con o senza trasparenza) va considerata la «parte del reddito d'impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili», indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno la relativa distribuzione del dividendo. Anche «per i soci delle srl» (con o senza trasparenza) si applica la regola prevista dall'articolo 3-bis, comma 1, decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, secondo cui i contributi vanno calcolati sulla «totalità dei redditi d'impresa» e non soltanto sul «reddito che dà titolo all'iscrizione» nella gestione di appartenenza (circolari Inps 16 luglio 2001, n. 140 e 12 giugno 2003, n. 102; sentenza Corte costituzionale 25 settembre-7 novembre 2001, n. 354).
In generale, quindi, vi è la coincidenza tra la base imponibile fiscale Irpef (anche Ires, per le srl "non trasparenti") e quella previdenziale in capo al socio lavoratore, per cui quest'ultima deriva dalla somma degli imponibili indicati negli eventuali quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfettari), CM (minimi) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate), compresa l'eventuale quota di partecipazione nelle "srl non trasparenti".
L'agevolazione Ace
Seguendo le istruzioni del modello Unico PF 2012, il reddito d'impresa delle imprese individuali (anche familiari o coniugali) è indicato al lordo dell'Ace nel rigo RF47, in quanto la deduzione Ace viene tolta direttamente dal reddito complessivo nel rigo RN1. Nel quadro RR relativo all'Inps, quindi, gli imprenditori individuali devono riportare il reddito d'impresa al lordo dell'Ace.
Per le società di persone, invece, la deduzione Ace riduce l'utile dell'impresa direttamente nel quadro RF di Unico SP, determinando il «reddito d'impresa» nel rigo RF55, colonna 5, che è al netto dell'agevolazione. Seguendo le istruzioni di Unico SP 2012, quindi, il reddito d'impresa da riportare nel quadro dell'Inps, pro quota ai soci dovrebbe essere al netto della deduzione Ace.
Questa impostazione, però, è stata smentita dalla circolare Inps del 27 giugno 2012, n. 90. Questa, dopo aver ricordato correttamente che la base imponibile previdenziale per gli artigiani e i commercianti è costituita dai «redditi d'impresa» conseguiti dal contribuente, ha contraddetto questo principio, comprendendo il rigo RS37, colonna 11 (rendimento nozionale società partecipate) tra quelli da considerare per determinare l'imponibile previdenziale. Per l'Inps, quindi, i soci di società di persone devono calcolare i contributi di artigiani e commercianti considerando il reddito d'impresa al lordo della deduzione Ace. Questo principio deve essere seguito anche per il reddito d'impresa delle "srl trasparenti" (articolo 116 del Tuir) da assegnare pro quota ai soci iscritti.
Infine, anche i soci commercianti e artigiani delle "srl non trasparenti" devono considerare il reddito d'impresa al lordo dell'agevolazione: anche se non compilano il rigo RS37 del loro Unico PF, devono considerare come imponibile Inps la loro quota di partecipazione agli utili del reddito della società, dichiarato nel rigo RN6, colonna 2, di Unico SC 2012, cioè prima della deduzione Ace, indicata nella successiva colonna 3.
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L'esempio
01 | LA SOCIETÀ
Immaginiamo il caso di una Snc in contabilità ordinaria, con due soci che ne detengono il 50% ciascuno
02 | IL MODELLO SP
Nel quadro RS di Unico SP 2012 (calcolo deduzione Ace, al rigo 45 immaginiamo ci siano un patrimonio netto 2011 di 1.373.647 euro e un rendimento di 41.209 euro. Quest'ultimo va riportato nel quadro RF (calcolo del reddito d'impresa), sotto la voce «Ace», e sottratto al reddito riportato appena a sinistra, sotto la voce «Differenza» (67.139 euro). Il risultato è di 25.930 euro
03 | IL MODELLO PF
Essendo i soci due, il reddito d'impresa di 25.930 euro va diviso per due. Quindi nel quadro RH (reddito della partecipazione) ciascuno inserirà 12.965 euro. Si dimezza pure il rendimento da inserire nel quadro RS (20.604). Queste cifre vanno sommate. Si ottengono così 33.569 euro, da riportare nel quadro RR

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Periodico

La Settimana Fiscale Edizione del 6 aprile 2012, n. 13 pag. 45


Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde Edizione del 14 maggio 2012, n. 27

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