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Questo articolo è stato pubblicato il 08 ottobre 2012 alle ore 06:44.
Il fisco deve calcolare lo sconto riconosciuto alla clientela sul prezzo di vendita comprensivo di Iva nella rettifica induttiva dei ricavi. Ad affermarlo è la sentenza 82/1/12 della Ctp Trento.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società a seguito della notifica di due avvisi di accertamento. Dopo un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l'agenzia delle Entrate ha rideterminato induttivamente i ricavi della società stessa applicando i ricarichi medi ponderati determinati in sede di verifica.
La società ha presentato ricorso e ha contestato che prima la Guardia di finanza e poi l'agenzia delle Entrate hanno commesso errori metodologici che hanno portato a risultati errati nella rideterminazione dei ricavi. In particolare, la ricorrente ritiene che la ricostruzione dei ricavi non ha tenuto conto che le percentuali di sconto riconosciute alla clientela avrebbero dovuto essere determinate in relazione ai prezzi lordi di vendita e conseguentemente applicate sui prezzi di vendita al pubblico comprensivi dell'Iva e non su quelli al netto dell'imposta. L'ufficio, invece, ha evidenziato che la Guardia di finanza ha proceduto a rilevare analiticamente tutte le merci destinate alla vendita presenti nei locali della società. Inoltre la percentuale di ricarico è stata applicata esclusivamente alle merci vendute tenendo conto degli sconti e senza considerare le giacenze di magazzino, ritenute obsolete. In sostanza, il costo del venduto, aumentato del ricarico medio ponderato lordo, rappresenta un elemento «omogeneo» di confronto con i corrispettivi delle vendite della società registrate e aumentate del valore degli sconti.
La Ctp di Trento ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società, riconoscendo che i maggiori ricavi determinati induttivamente dal fisco derivano da un errore «concettuale o di metodo». Pur ritenendo corretta l'applicazione del ricarico medio ponderato esclusivamente alle merci vendute e non a quelle presenti in magazzino, i giudici di primo grado sottolineano come l'ufficio, erroneamente, ha calcolato le percentuali di sconto prendendo come base il prezzo imponibile di vendita della merce anziché quello comprensivo di Iva. Trattandosi di vendite al dettaglio risulta del tutto evidente, osserva la Ctp, che lo sconto che la società applica alla clientela è calcolato sul prezzo di vendita comprensivo del l'Iva. La determinazione induttiva dei ricavi avrebbe dovuto considerare - conclude la Ctp - come base di riferimento il prezzo di vendita della merce al lordo dell'Iva e non quello, come operato dall'ufficio, al netto della stessa.
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