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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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33. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 1.

34. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ed all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile, n. 35.

35. A decorrere dal 1 gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, sono ridotti del 5 per cento.

36. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4,
- al comma 2, sostituire le parole: "a euro 5.000" con le seguenti: "a euro 2.500";
- al comma 4, sostituire le parole: "da euro 5.000" con le seguenti: "da euro 2.500";
- al comma 4-bis, sostituire le parole: "di euro 5.000" con le seguenti: "di euro 2.500";
b) all'articolo 9, comma 1, al secondo periodo sostituire le parole "da euro 5.000" con le seguenti: "da euro 2.500".

37. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

38. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è inserita la seguente:
"i-nonies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.";
b) all'articolo 78, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-nonies).".

39.All'articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:.
"10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.";

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale della Guardia di Finanza. Il personale di quest'ultima esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter . Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 del presente articolo sono proseguite, sempre avvalendosi della Guardia di Finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado."

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