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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.
8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.
9. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015.
10. Il fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge del …..n. .., è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.
11. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze
12. Al fine di consentire alla Regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.
13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo alla Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
15. E' autorizzato il rifinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 182 per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. La spesa di cui al presente comma, pari a euro 58.131.031, è ripartita in euro 11.818.704 per l'anno 2013, euro 11.647.276 per l'anno 2014 e euro 34.665.051 per l'anno 2015.
16. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
17. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.
18. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.
19. Al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di parte capitale, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa
20. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.
21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, nonché in materia sociale e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo ed il riparto tra le anzidette finalità sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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