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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati.

2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Legge 9 marzo 1989 , n. 88
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1989, n. 60


Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

CAPO I - Organizzazione e controlli

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TAG: Fisco, Ferme

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