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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:
a)all'articolo 15, comma 13, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e";
b)all'articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento".

2.In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

3 Al comma 51, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013".

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TAG: Fisco

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