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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire:
a)al primo periodo le parole "1.000 milioni di euro" con le seguenti "2.000 milioni di euro" e le parole "1.050 milioni di euro" con le parole "2.050 milioni di euro";
b)al quarto periodo, le parole "per ciascuna regione, in misura corrispondente" con le seguenti "per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale".

2. All'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 all'ultimo periodo aggiungere dopo le parole "dalle predette procedure" le seguenti "incrementati di 500 milioni di euro annui".

3. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole "2.000 milioni di euro" con "2.500 milioni di euro" e le parole "2.100 milioni di euro" con "2.600 milioni".

4. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole "1.000 milioni di euro" con "1.200 milioni di euro" e le parole "1.050 milioni di euro" con "1.250 milioni".

5. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti.

6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla presente legge, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo, è pari, nell'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.

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