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Questo articolo è stato pubblicato il 15 ottobre 2012 alle ore 06:46.


L'imposizione di qualsiasi adempimento, specie nell'ordinamento tributario, deve contemperare la necessità di un adeguato controllo, compito primario dell'amministrazione finanziaria, con il costo accollato alle imprese e ai lavoratori autonomi per produrre le informazioni che vengono richieste a tale fine. Non è certo un compito semplice, ma sia pure in via di approssimazione, bisognerebbe cercare di eseguire delle stime, che contrappongano i vantaggi in tema di recupero dell'evasione fiscale agli oneri posti a carico del sistema Paese, cioè confrontando il gettito supplementare con il costo sociale dell'adempimento. Per non parlare dell'onere a carico dei contribuenti conseguente alle sanzioni relative ad adempimenti non sempre chiari.
Non va comunque dimenticato un criterio empirico e con riscontri sicuri, relativamente agli obblighi formali che riguardano lo stesso ambito tributario. Il caso è di tutta evidenza per la corretta applicazione dell'Iva considerando che le direttive comunitarie si applicano attualmente in 27 Stati.
Il primo caso è stato già richiamato (si veda Il Sole 24 Ore del 4 settembre) e non richiede necessariamente una modifica normativa, ma solo una conferma di prassi. Si tratta dei dubbi relativi alle autofatture per i corrispettivi pagati a soggetti esteri per i biglietti di trasporto passeggeri. Il soggetto di imposta è comunque l'impresa di trasporto, e occorre al riguardo considerare che l'articolo 22, numero 3) della legge Iva prevede l'esonero dall'obbligo generalizzato di emissione della fattura per questi corrispettivi. Se pertanto la fattura non è obbligatoria, non può esserlo l'autofattura, che è la sostituzione del cliente nell'obbligo del prestatore di servizio.
Qui l'elemento di maggior disturbo è poi l'obbligo di emissione dell'autofattura anche per operazioni non imponibili o esenti. Questa è la lettura, difficilmente superabile, del secondo comma dell'articolo 17 legge Iva, che parla di obblighi, e, salvo quanto disposto dall'articolo 22 per la fatturazione solo se richiesta dal cliente, il sesto comma dell'articolo 21 prescrive l'emissione della fattura anche per le operazioni di questo tipo.
Dobbiamo però trovare nella direttiva (attualmente la 2006/112/Ce) la fonte per l'adempimento, che nel caso di specie non esiste. Infatti la nozione di reverse charge nella direttiva è formulata nell'articolo 194 della direttiva nel modo seguente: «Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'Iva, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi».

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Periodico

BDC RISPONDE Edizione del 8 febbraio 2010, n. 14485

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