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Questo articolo è stato pubblicato il 18 ottobre 2012 alle ore 06:42.

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L'adesione al vero regime dell'Iva di cassa per i soggetti con volume d'affari sino al massimo di due milioni di euro ha trovato conferma in questa cifra nel decreto di attuazione. È questa la prima buona notizia della norma, in quanto il costo e le difficoltà di accesso al credito rendono estremamente oneroso per le piccole e medie imprese, nonché per i lavoratori autonomi, considerare immediatamente esigibile l'imposta addebitata in fattura al cliente.
L'altra buona notizia attiene alla decorrenza, a partire dalle operazioni effettuate il 1° dicembre di quest'anno. Dicembre è il mese in cui si fattura di più, per evitare le stime nelle fatture da emettere o da ricevere.
Sin dall'introduzione dell'Iva nel 1973, l'esigibilità del tributo per le forniture allo Stato e agli enti pubblici viene rinviata sino alla riscossione del credito. Ma la patologia nel ritardo di pagamento da parte di questi soggetti si è riversata a catena sui fornitori dei contraenti, privi della liquidità necessaria per pagarli. La crisi dell'edilizia e le difficoltà finanziarie di non poche imprese hanno fatto il resto.
I ritardi patologici nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto hanno inoltre, dal 2006, la spada di Damocle di un reato fiscale, che - e non se ne comprende il motivo - si occupa solo di questo tributo, oltre a tutto quantificato nell'importo che il contribuente ha già dichiarato e portato a conoscenza dell'amministrazione finanziaria. Anche i più sprovveduti capiscono che in questo illecito manca totalmente l'elemento doloso, che dovrebbe qualificarne la configurazione a titolo di delitto.
L'Iva per cassa viene concessa alla stragrande maggioranza delle partite Iva che hanno rapporti con altri soggetti passivi di imposta, dato che il differimento dell'esigibilità non si applica alle cessioni o prestazioni al dettaglio.
Tre anni fa era stato istituito un ben diverso regime di cassa, diverso non solo per la soglia inferiore, di 200.000 euro, ma soprattutto perché l'emissione di una fattura con richiamo alla norma di origine comportava il rinvio della detrazione per il committente, sino al pagamento. Ma al di là dell'aspetto finanziario, i clienti di maggior dimensione non hanno mai accettato queste fatture a motivo dei più onerosi adempimenti contabili, di fatto una doppia registrazione dello stesso documento.
Abbiamo chiamato "vero" il nuovo sistema, in quanto il rinvio della detrazione sugli acquisti non si trasferisce su un altro soggetto, il cliente, ma rimane nella contabilità di chi aderisce al regime, obbligato a sospendere la detrazione sui suoi acquisti sino a quando non li paga.
E l'ultima buona notizia riguarda i lavoratori autonomi (perché non si fa così anche con gli imprenditori di minor dimensione?), che determinano il loro reddito per cassa: il registro fatture le deve riportare nell'ordine di emissione, con una colonna per la data di incasso, ai fini di controllo della liquidazione. Ma il registro degli acquisti può essere direttamente compilato, per l'Iva e le dirette, in funzione della data di pagamento.
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