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Questo articolo è stato pubblicato il 26 ottobre 2012 alle ore 06:44.

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Ancora troppe incertezze sul reddito derivante dall'uso privato dei beni d'impresa, con calcoli troppo complicati e interpretazioni non univoche. È questo il quadro che si presenta dopo le circolari n. 24/E e 36/E dedicate dall'agenzia delle Entrate all'applicazione dell'articolo 2, commi 36-terdecies e seguenti, del Dl 138/2011, già operativo con effetto sugli acconti d'imposta 2012. Tali disposizioni, nel tentativo di rendere fiscalmente penalizzante l'uso personale di beni relativi all'impresa, hanno concentrato l'attenzione su tre aspetti, ciascuno dei quali disciplinato da regole differenti: la deducibilità dei costi in capo all'impresa concedente, il reddito diverso che "matura" in capo al socio (o familiare) e la comunicazione all'Agenzia. Tralasciando quest'ultima (il cui termine è slittato al 1° aprile), l'intreccio tra i primi due aspetti (e in particolare la possibile doppia tassazione della medesima materia imponibile) rappresenta il nucleo centrale dei due interventi di prassi.
Sintetizzando, l'Agenzia ha dettato le seguenti regole. Con riferimento all'indeducibilità dei costi prevista dalla disposizione in esame, occorre tener presente che: non si applica se il Tuir prevede già specifiche limitazioni (per esempio l'articolo 164 per gli autoveicoli); è rapportata al periodo di godimento "privato", ma con recupero integrale dei costi specifici di tale periodo; si calcola in proporzione alla differenza tra valore normale del godimento del bene e corrispettivo addebitato; determina un maggior reddito d'impresa che, in presenza di trasparenza ex articolo 5 Tuir, va imputato al solo socio utilizzatore (a cui l'Agenzia aggiunge l'imprenditore individuale).
Diversamente, il reddito diverso in capo all'utilizzatore del bene: prescinderebbe dall'eventuale deducibilità limitata dei costi prevista dal Tuir; non si applica laddove il Tuir prevede la formazione di un fringe benefit (articolo 51); si considera conseguito alla data di maturazione (e non "per cassa"); per i soli autoveicoli si quantifica secondo le regole del fringe benefit sopra ricordato.
Onde evitare la duplicazione di base imponibile nelle imprese a base personale, l'Agenzia ricorre a un calcolo complesso, il cui scopo è quello di sterilizzare in capo agli utilizzatori dei beni d'impresa, al momento della quantificazione del reddito diverso, la quota parte di reddito loro imputato per effetto dell'indeducibilità dei costi. Per cui, se 100 è la differenza tra valore normale del godimento e corrispettivo, e 40 è la quota parte del reddito imputato per effetto dell'indeducibilità "a monte" dei costi del bene, 60 è il reddito che l'utilizzatore deve imputare a quadro RL. Sempre secondo l'Agenzia, se il maggior reddito determinato dall'indeducibilità dei costi deriva da regole "generali" a regime, i soci utilizzatori storneranno nel calcolo del benefit la quota parte di competenza di tale reddito; qualora, invece, l'indeducibilità (che provoca il maggior reddito) si deve allo stesso articolo 2 del Dl 138, allora tutto il maggior reddito formatosi deve essere sterilizzato nel calcolo del reddito diverso imputabile a quest'ultimo.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo I - Disposizioni generali

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