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Questo articolo è stato pubblicato il 29 ottobre 2012 alle ore 06:42.

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I riflessi fiscali in materia di Iva di cui all'articolo 2, comma 2, n. 5), Dpr n. 633/1972 per l'assegnazione dei beni all'imprenditore individuale, sono i medesimi anche nei casi in cui i beneficiari siano i soci di una società. Ricorrendo tale ipotesi, un aspetto che occorre valutare, considerando anche l'attualità del tema, è quello della responsabilità dei soci di società di capitali per i debiti fiscali dell'ente ormai estinto che, in vista della chiusura della liquidazione, ha assegnato beni ai soci e, tra questi, immobili.
Sono frequenti, infatti, gli accertamenti nei confronti delle società estinte e dei soci di queste, ai quali è richiesto il pagamento delle imposte riguardanti i periodi di attività della società ormai cancellata dal registro delle imprese.
Sul punto, anche grazie al contributo della giurisprudenza della Corte di cassazione che si è pronunciata a Sezioni unite (sentenza 4062 del 22 febbraio 2010), sono individuabili alcuni punti fermi in merito all'applicabilità dell'articolo 2495 del Codice civile e dell'articolo 36, Dpr 602/1973, che rappresentano le norme di riferimento in materia. Tali disposizioni non sono esattamente sovrapponibili, riferendosi la prima alla responsabilità di tipo civilistico dei soci e la seconda alla responsabilità fiscale degli stessi ai soli fini delle imposte sui redditi, con conseguente esclusione di Iva e imposte di registro, ex articolo 19, Dlgs 46/1999 (Cassazione, n. 7327 dell'11 maggio 2012).
Poiché la società estinta e cancellata dal registro delle imprese non può essere destinataria di atti di accertamento, per gli eventuali debiti tributari possono essere chiamati in causa i soci assegnatari di beni. Tale responsabilità, ex articolo 36, Dpr 602/1973, è attribuibile ai soci che abbiano ricevuto beni in assegnazione durante il periodo di liquidazione o nei due periodi d'imposta precedenti e limitatamente alle imposte dovute, divenute definitive, non soddisfatte con l'attivo disponibile della liquidazione.
L'eventuale responsabilità dei soci può essere comunque configurata fino a concorrenza delle somme da essi riscosse nel periodo di "monitoraggio" appena indicato. In caso di assegnazione di beni immobili, tuttavia, è evidente che sussiste un saldo attivo di liquidazione, distribuito in sede di riparto, di rilevante ammontare, con conseguente "plafond" entro cui il fisco può chiedere il pagamento dell'Ires dovuta.
Quanto agli altri tributi (Iva, registro, ipo-catastali e Irap), non applicandosi l'articolo 36, la norma di riferimento è rappresentata unicamente dall'articolo 2495 del Codice civile e nei limiti di responsabilità ivi previsti. In tale contesto, a differenza di quanto avviene per la riscossione del l'Ires che deve risultare dovuta a titolo definitivo, non emerge un'analoga prescrizione per le imposte indirette e per l'Irap che, pertanto, possono essere richieste agli ex soci anche nei casi in cui il processo d'accertamento dei tributi non sia ancora giunto a conclusione al momento della cancellazione della società.
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 602
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268


Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

TITOLO I Riscossione delle imposte - CAPO II Riscossione mediante ruoli


Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 11 novembre 1972, n. 292


Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo 1 - Disposizioni generali


Codice civile
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO V Del lavoro - TITOLO V Delle società - Capo ottavo - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

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