Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 31 ottobre 2012 alle ore 06:42.

My24

La Srl semplificata (Srls) è un "sottotipo" della Srl a capitale ridotto (Srlcr): in altri termini, nell'introdurre nel nostro ordinamento giuridico queste due nuove figure (disciplinate nell'articolo 2463-bis del Codice civile e nell'articolo 44 del dl 83/2012), il legislatore ha inteso definire una "figura generale" di società a capitale ridotto, con la conseguenza che, qualora la compagine societaria sia composta da soggetti di età inferiore ai 35 anni, tale situazione beneficia di un regime agevolato (quello appunto dettato per la Srls) salvo poi, al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci, uniformarsi alla disciplina "generale" della Srlcr.
È questa la conclusione più rilevante cui giunge la circolare 29 datata 30 ottobre 2012 in cui, quindi, si respinge la tesi che le due varianti di società a capitale ridotto (la Srls e la Srlcr) siano da intendere come una segregazione per età dei modelli societari, l'uno riservato a soggetti under 35 (la Srl semplificata) l'altra agli over 35 (la Srlcr).
Da questa opinione discende buona parte del restante ragionamento di Assonime. Anzitutto, il fatto che la Srlcr possa essere costituita anche da soci under 35enni: secondo Assonime, infatti, non sarebbe condivisibile un'interpretazione letterale dell'articolo 44, Dl 83/2012 (ove si dice che la Srlcr può essere costituita solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni) per escludere che gli under 35enni possano far parte della Srlcr, in quanto si tratterebbe di una interpretazione che «pur sorretta dal dato letterale delle norme, appare contraria alle finalità generali della disciplina e priva di una ragionevolezza sostanziale». Pertanto, con riguardo al requisito dell'età, la soluzione da preferire - secondo Assonime - è quella di ritenere che la Srlcr possa essere costituita da tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni.
Altra conclusione coerente con la premessa è poi quella secondo la quale il requisito dell'età è un elemento che, pur dovendo sussistere al momento della costituzione della società (oppure al momento dell'ingresso di nuovi soci, poiché è questo il momento dell'avvio per il soggetto che subentra), non deve però necessariamente permanere nel corso dell'intera vita sociale. Secondo Assonime, infatti, una diversa interpretazione, in base alla quale il superamento dell'età comporterebbe comunque l'esclusione del socio oppure la trasformazione o scioglimento della società, appare contraria al senso delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge e al complesso della disciplina vigente. In altri termini, si dovrebbe ritenere che il superamento del requisito anagrafico non determini effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull'organizzazione della società: il requisito dell'età sarebbe dunque un presupposto necessario solo in sede di costituzione della società e comporterebbe che la Srls sia destinata comunque ad evolvere col superamento del requisito dell'età da parte di tutti i soci, nella generale Srlcr.
Quanto poi al modello standard di atto costitutivo (articolo 2463-bis del codice civile), la circolare qualifica come «preferibile» la tesi che considera legittimo l'inserimento di clausole statutarie ulteriori usufruendo degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, «a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della Srls». Il ragionamento si fa però debole, a questo punto, poiché non si spiega quale sarebbe il caso di contrasto e quindi quali siano i limiti oltre i quali lo sconfinamento dal modello diverrebbe illecito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Codice civile
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO V Del lavoro - TITOLO V Delle società - Capo settimo - Della società a responsabilità limitata - Sezione prima - Disposizioni generali


Decreto legge 22 giugno 2012 , n. 83
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 giugno 2012, n. 147 - Supplemento Ordinario , n. 129


Misure urgenti per la crescita del Paese. [Decreto sviluppo 1/2012]
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 07.08.2012, n. 134 con decorrenza dal 12.08.2012.

TITOLO III Misure urgenti per lo sviluppo economico - Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Shopping24

Dai nostri archivi