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Questo articolo è stato pubblicato il 01 novembre 2012 alle ore 07:47.

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Esempio compilazione Imu

Un mese esatto. È questo il tempo che contribuenti, professionisti e centri di assistenza fiscale avranno per studiare e presentare la dichiarazione Imu, varata ieri dal ministro dell'Economia Vittorio Grilli nell'ultimo giorno utile per l'approvazione di aliquote e regolamenti da parte dei consigli comunali. Sempre ieri, infatti, il Governo ha ribadito l'esclusione a qualsiasi forma di proroga, mentre la Consulta dei Caf aveva chiesto tempi più lunghi per i pagamenti perché deve ancora ricevere molte delle delibere approvate nelle ultime settimane dai Comuni.

L'Economia, ieri, ha ribadito anche per comunicato stampa la chiusura dei termini per gli enti locali, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Piero Giarda, rispondendo alla Camera a un'interrogazione della Lega Nord, ha spiegato che il calendario «non risulta né breve né tale da ostacolare i contribuenti e i Caf»; una posizione che ha spinto la Cgil a parlare di Esecutivo «sordo» perché «non posticipa una tassa iniqua».

Con la firma di Grilli in calce al provvedimento con modello e istruzioni, si apre invece la fase di debutto delle dichiarazioni, che impegneranno i contribuenti da qui al 30 novembre: la scadenza di fine mese potrà essere dribblata nei casi in cui l'obbligo sia sorto negli ultimi tre mesi. Se un contribuente per esempio ha acquistato un'area fabbricabile al 1° di ottobre, il termine slitta al 30 dicembre, cioè dopo i 90 giorni previsti dalla legge per i nuovi obblighi dichiarativi.

La platea degli interessati sarà comunque assai meno numerosa rispetto a quella prevista dalle prime versioni del provvedimento, perché le istruzioni diffuse ieri confermano la correzione che non impone più il modello ai proprietari di tutte le «categorie agevolabili», ma solo a quelli che davvero si sono visti riservare dal Comune un trattamento più favorevole rispetto a quello generale (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 23 ottobre). La questione riguarda soprattutto gli immobili concessi in affitto e locazione, quelli strumentali all'esercizio di arti e professioni e in generale quelli posseduti da soggetti Ires. Negozi, capannoni, centri commerciali e abitazioni date in locazione sono potenzialmente agevolabili perché nel loro caso l'aliquota può scendere fino al 4 per mille, quindi sotto al 4,6 per mille previsto come limite minimo dalla disciplina generale. Per far scattare l'obbligo di dichiarazione, spiegano però le istruzioni definitive, occorre che il Comune abbia davvero previsto per negozi, capannoni o case in affitto un carico fiscale inferiore rispetto all'aliquota «ordinaria» decisa per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale. Per esempio: se il consiglio decide il 10,6 per mille come aliquota «ordinaria», e il 9,6 per mille nel caso di immobili strumentali, i proprietari di questi dovranno presentare la dichiarazione entro il 30 novembre. Questa correzione è di grande utilità ed è dovuta alla segnalazione fatta dal Sole 24 Ore sin dalla prima bozza: il mantenimento del vecchio testo avrebbe costretto tutti i proprietari di immobili locati, senza distinzione, a fare la dichiarazione.

Sempre obbligati alla dichiarazione invece i proprietari di immobili per i quali l'agevolazione sia già fissata dalla legge, come accade per i fabbricati di interesse storico o artistico, i beni merce o i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

Le istruzioni definitive confermano che l'abitazione principale (una per famiglia) non deve essere di regola mai dichiarata, anche quando acquista tale qualifica nel corso dell'anno. Non devono inoltre essere dichiarate le pertinenze dell'abitazione principale poiché, secondo le istruzioni, i comuni hanno a disposizione le informazioni necessarie.
È inoltre confermato che tutti gli atti che sono transitati attraverso il sistema notarile del Mui (modello unico informatico) non devono essere denunciati. La dichiarazione non deve essere presentata anche in tutte le ipotesi in cui il comune, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, abbia deliberato specifici obblighi di comunicazione sotto altre forme.
I fabbricati rurali strumentali non devono essere mai denunciati.

Viceversa gli immobili esenti degli enti non commerciali devono essere sempre denunciati, anche se già posseduti al 1° gennaio 2012.
I fabbricati inagibili o inabitabili dovranno essere indicati solo nell'anno in cui perdono il diritto alla riduzione. Tra i casi più diffusi di sussistenza del l'obbligo dichiarativo, si ricordano inoltre: l'acquisto di aree edificabili, poiché occorre indicare il valore al primo gennaio dell'anno; il mutamento di qualità da terreno agricolo a area edificabile; i fabbricati che hanno acquistato o perso il diritto all'esenzione.

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