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Questo articolo è stato pubblicato il 02 novembre 2012 alle ore 08:44.

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L'abitazione principale non va mai dichiarata ai fini Imu, anche se acquistata nel 2012. Questo perché i Comuni sono a conoscenza del dato attraverso l'incrocio con l'anagrafe. L'obbligo non esiste neppure in presenza di diritto alla maggiorazione di detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente nell'abitazione principale.
Fa eccezione alla regola l'ipotesi in cui i coniugi non separati abbiano residenze anagrafiche distinte nello stesso comune. In tale eventualità, la legge Imu ammette alle agevolazioni per l'abitazione principale solo una delle due case. La denuncia dovrà essere presentata con riferimento a tale unità immobiliare.
Le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) precisano anche le regole in ipotesi di assimilazione all'abitazione principale. Si tratta delle unità immobiliari non locate, in proprietà di anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero, o di cittadini italiani residenti all'estero, che i Comuni, con delibera, possono equiparare all'abitazione principale. Secondo il ministero, in presenza di una delibera di assimilazione, la dichiarazione dovrà essere presentata solo per le unità in proprietà dei cittadini Aire.
Indicazioni specifiche sono inoltre contenute per l'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio. Si afferma, in particolare, che la denuncia si rende obbligatoria solo se l'ex casa coniugale è ubicata in un comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio ovvero da quello di nascita dell'assegnatario. Ciò perché il provvedimento del giudice è comunicato a entrambi i Comuni, che quindi dovrebbero essere in grado di incrociare i dati. In realtà, l'incrocio non è affatto automatico, poiché richiede un esame puntuale della documentazione con riferimento a ciascun soggetto interessato, improponibile in sede di controlli di massa.
Le Finanze escludono, inoltre, dall'adempimento della denuncia tutte le pertinenze dell'abitazione principale. Secondo le istruzioni, i municipi sarebbero infatti già a conoscenza dei dati necessari per controllare l'esattezza dei conteggi eseguiti dai contribuenti. L'affermazione appare però ottimistica, poiché anche in questo caso le verifiche non paiono né semplici, né tantomeno automatiche. Si ricorda, al riguardo, che la nozione di pertinenza nell'Imu include una sola unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. A essa, spettano le agevolazioni dell'abitazione principale. Per riconoscerla, però, occorre una esplicita dichiarazione del contribuente. L'asserzione si rivela peraltro in contraddizione con quanto osservato a proposito delle aree scoperte pertinenziali di abitazioni, accatastate autonomamente. In proposito, le istruzioni, richiamando i principi affermati dalla Cassazione, rilevano che, per evitare l'imposizione autonoma sull'area, il contribuente deve invece presentare la denuncia.
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I paletti
01 | SENZA DICHIARAZIONE
Le istruzioni ministeriali in materia di dichiarazione Imu prevedono l'esenzione dell'obbligo per l'abitazione principale, salvo il caso di coniugi non separati con residenza anagrafica nell'stesso Comune. L'obbligo non scatta neppure in presenza di diritto alla maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni. Sono esentate dall'obbligo anche le pertinenze dell'abitazione principale: le istruzioni ministeriali precisano che non devono essere mai dichiarate. Si tratta di una unità immobiliare per ciascun delle categorie catastali C2, C6 e C7
02 | CON DICHIARAZIONE
Nel caso di aree scoperte pertinenziali di abitazioni la dichiarazione va, invece, sempre presentata. In assenza di dichiarazione, le aree sono tassate autonomamente e non unitamente al fabbricato

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