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Questo articolo è stato pubblicato il 12 novembre 2012 alle ore 06:42.
di Michele Rinaldi Nel disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale – attualmente in discussione alla commissione Finanze della Camera – la norma che si occupa della gestione del rischio fiscale è destinata ad assumere un notevole rilievo e a produrre un forte impatto sulle imprese. L'obiettivo dichiarato è quello di «migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, secondo l'impostazione della enhanced relationship raccomandata dal l'Ocse».
La norma in discussione si articola essenzialmente su tre punti cardine: el'introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria; rla previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale per i grandi contribuenti; tla previsione di incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni.
In attesa del completamento dell'iter legislativo, è possibile sin d'ora svolgere alcune riflessioni. Intanto, non è esattamente definito l'ambito soggettivo di applicazione: nei soggetti di grandi dimensioni dovrebbero quantomeno rientrare le imprese che l'agenzia delle Entrate sottopone ad attività di tutoraggio (si tratta di imprese con volume d'affari o ricavi non inferiori ai 150 milioni di euro) e quelli per i quali prevede approcci e strategie peculiari di controllo (i cosiddetti "grandi contribuenti", ossia i soggetti con volumi d'affari o ricavi superiori ai 100 milioni di euro).
Quanto alla nozione di rischio fiscale, la relazione governativa lo fa coincidere con «il rischio di assolvimento degli obblighi fiscali»; avrebbero rilevanza tutte quelle condotte, eventi o circostanze che sia pure sotto un profilo probabilistico siano in contrasto con gli obblighi tributari e dunque potenzialmente in grado di produrre un danno non solo di carattere finanziario e patrimoniale, ma anche reputazionale.
Un'impresa di grandi dimensioni dovrà dunque implementare dei sistemi strutturati in grado di garantire con continuità un'efficace gestione e controllo del rischio fiscale. Questo implica un notevole sforzo organizzativo sotto il profilo dell'individuazione e dell'analisi dei potenziali rischi, dei livelli di priorità, delle modalità di gestione, delle dinamiche di interazione con gli altri soggetti operanti all'interno dell'impresa, prevedendo il coinvolgimento degli organi apicali e di governance per i rischi più significativi. Ma soprattutto i sistemi strutturati dovranno contenere «una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro complessivo dei sistemi di controllo interni»; dovrà, in altri termini, esserechiaramenteindividuata la funzione che a carattere permanente e con continuità sarà incaricata della gestione e/o del controllo del rischio fiscale.
Problemi applicativi si pongono con riferimento a quei soggetti che – operando in particolari settori quali ad esempio quello finanziario – hanno già dovuto implementare procedure e sistemi in grado di presidiare il rischio di conformità alle norme (nell'ambito delle quali rientrano anche le norme di natura fiscale) e per i quali la legge ha individuato nel compliance officer il soggetto responsabile.
Al riguardo Banca d'Italia, nel documento per la consultazione contenente lo schema delle disposizioni di vigilanza in materia di controlli interni, ha operato una sorta di "fuga in avanti" rispetto al decreto delegato e ha posto sotto il compliance officer «la verifica della conformità dell'attività aziendale alle normative di natura fiscale al fine di evitare di incorrere in violazioni o elusioni di tale normativa ovvero in situazioni di abuso del diritto, che possono determinare ripercussioni significative in termini di rischi operativi e di reputazione e conseguenti danni patrimoniali».
Si tratta di capire ora se il legislatore opterà per l'istituzione di una figura specifica, magari prescelta nell'ambito della funzione fiscale.
Quale che sia la scelta è certo che il soggetto responsabile – in quanto operante nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni – dovrà dialogare costantemente con le altre funzioni di controllo. Il decreto delegato potrà, infine, prevedere incentivi in termini di minori adempimenti, riduzione delle sanzioni e minori accertamenti per le imprese che implementeranno i sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale.
In sostanza, è previsto che il maggior onere organizzativo relativo all'adozione dei sistemi strutturati di gestione e controllo possa essere compensato da incentivi in termini di minori adempimenti o di riduzione delle sanzioni.
Al fine di garantire un'efficace applicazione di questo principio di compensazione è evidente che il decreto dovrà disciplinare puntualmente i criteri e le modalità di valutazione sul l'idoneità dei sistemi a presidio del rischio fiscale. In tal senso non è da escludersi la collaborazione con i soggetti incaricati del controllo contabile, ovvero del collegio sindacale.
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