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Questo articolo è stato pubblicato il 26 novembre 2012 alle ore 06:39.

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L'accertamento concluso in ufficio, ma fondato sugli elementi già raccolti in sede di accesso, non può essere emesso prima del termine di 60 giorni dalla redazione del verbale, a prescindere dalla denominazione di tale atto. A precisarlo è stato di recente la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 159 dell'8 novembre scorso. Una pronuncia di estrema attualità in questo periodo dell'anno. Non esiste, sul punto, un orientamento giurisprudenziale uniforme: si attende ancora la decisione delle Sezioni unite (ordinanza 7318/2012) sulle conseguenze dell'eventuale inosservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 212/2000. Secondo il comma 7 devono trascorrere almeno 60 giorni dalla notifica del verbale di chiusura delle operazioni, prima di emettere l'avviso di accertamento. In linea di massima, quindi, tutte le verifiche relative al 2007 e concluse dopo il 31 ottobre scorso potrebbero violare la norma.
È prevista, tuttavia una deroga, per il caso di particolare e motivata urgenza. Al riguardo l'Agenzia (nota 142734/2009) ha precisato che la particolare urgenza in prossimità dello spirare dei termini di decadenza non è ravvisabile se imputabile a un'errata o tardiva pianificazione delle attività o a un'inefficiente conduzione del l'attività di verifica (si veda la Ctr Piemonte 13/27/12).
Tuttavia proprio a fine anno questo termine talvolta non è rispettato. Con quali conseguenze? Per l'ordinanza 244/2009 della Corte costituzionale, l'accertamento emanato prima dei 60 giorni che non indica l'urgenza viola il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, comportandone la nullità (articolo 3 della legge 241/1990). Ma non sono mancate pronunce che hanno ritenuto valido l'atto impositivo emanato in violazione dell'articolo 12.
C'è anche la questione del tipo di atto. Gli uffici spesso rispettano il termine solo in presenza di un pvc, ritenendo inapplicabile la norma nel contraddittorio o in assenza di verbalizzazione. Secondo la giurisprudenza pro-contribuente, però, la norma va rispettata ogni volta che da un verbale discende un accertamento (Cassazione 6088/2011, Ctp Pavia 209/2012; Ctp Milano 4/12/12).
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