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Questo articolo è stato pubblicato il 26 novembre 2012 alle ore 06:40.
Sulle fatture per operazioni inesistenti occorre distinguere tra la falsità oggettiva (operazione mai posta in essere) e falsità soggettiva, relativa a operazioni effettuate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno emesso il documento fiscale. Quando il fisco contesta l'inesistenza di operazioni, la difesa del contribuente - in sede di eventuale contenzioso - si concentra sull'onere della prova, nella ricerca cioè di ogni elemento idoneo a dimostrare l'effettività dell'operazione posta in essere tra le parti.
Sui costi da reato l'articolo 8 del Dl 16/2012 ha previsto la deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti. Se, pertanto, la fattispecie dovesse essere qualificata come «inesistenza soggettiva», si può ottenere l'applicazione dello ius superveniens.
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto legge 2 marzo 2012 , n. 16
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento [Decreto fiscale]
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L.26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012
TITOLO II Efficientamento e potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria - Capo II Potenziamento - Sezione I Accertamento
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