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Questo articolo è stato pubblicato il 03 dicembre 2012 alle ore 06:40.

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L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) si applicherà dal 2012 e sarà sempre dovuta in misura fissa di 34,20 euro per i conti correnti. L'emendamento dei relatori al disegno di legge di stabilità 2013 – approvato alla Camera e ora passato all'esame del Senato – interviene, infatti, anche su due aspetti rilevanti della disciplina dell'Ivafe: da un lato, consente di corrispondere l'imposta in misura fissa anche ai conti correnti detenuti in Paesi extra-Ue e, dall'altro, differisce dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta.
L'Ivafe, istituita dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge 201/2011, è un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia nella misura dell'1 per mille per il 2011 e 2012 e dell'1,5 per mille dal 2013, da calcolare sul valore delle attività finanziarie. La ratio dell'introduzione dell'imposta era quella di garantire un'uniformità di imposizione sulle attività finanziarie indipendentemente dal luogo di detenzione (Italia o estero), sul presupposto che sarebbe stato discriminatorio assoggettare le attività finanziarie detenute in Italia alla nuova imposta di bollo, prevista dall'articolo 13 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/72, e non tassare anche quelle detenute all'estero.
L'emendamento al disegno di legge di stabilità intende correggere gli aspetti della disciplina dell'Ivafe che, non consentendo la piena equiparazione di tale imposta con il bollo domestico, possono dar luogo a censure a livello comunitario. Infatti l'Ivafe, in base alla disciplina attualmente in vigore, è generalmente dovuta in misura proporzionale e applicata in misura fissa (34,20 euro) nel solo caso di conti correnti e di libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Ue o aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Una limitazione potenzialmente idonea a determinare una restrizione della libertà di circolazione dei capitali: questo in violazione dell'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. Il disegno di legge di stabilità estende quindi l'applicazione dell'Ivafe in misura fissa – pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al Dpr 642/72, cioè 34,20 euro – anche per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi diversi da quelli del l'Unione europea, dalla Norvegia e dall'Islanda.
Inoltre, il disegno di legge di stabilità interviene anche sulla decorrenza dell'Ivafe. Le norme in vigore stabiliscono infatti che l'imposta si applichi – analogamente all'Ivie – a partire dal periodo di imposta 2011 e che il versamento sia dovuto in un'unica soluzione entro il 9 luglio 2012 (o 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40%). Ma la decorrenza dal 2011 dell'Ivafe genera una discriminazione rispetto al l'imposta di bollo domestica sui conti correnti e prodotti finanziari che si applica dal periodo d'imposta 2012. In realtà, si potrebbe obiettare che già dal luglio 2011 le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari alla clientela erano assoggettate a tassazione (decreto legge 98/2011), ma tale imposizione presenta presupposti e caratteristiche oggettivamente diversi dall'Ivafe e, comunque, resta una differenza temporale fra la decorrenza dell'Ivafe (gennaio 2011) e quella dell'imposta di bollo sui titoli applicata in Italia (luglio 2011). Il disegno di legge di stabilità rinvia quindi la decorrenza dell'Ivafe al 2012, "trasformando" il pagamento del l'Ivafe relativo al 2011, già effettuato nel 2012, in un acconto dell'imposta dovuta per lo stesso anno 2012, il cui saldo si dovrà eventualmente pagare nel giugno 2013.
Contestualmente, il disegno di legge di stabilità chiarisce anche che il versamento dell'Ivafe si effettua secondo le modalità previste per l'Irpef e, quindi, in acconto e saldo. Pertanto, il versamento per il 2011 dell'Ivafe assumerà la natura di acconto del l'imposta dovuta per il 2012. Come per l'Ivie, anche per l'imposta per le attività finanziarie detenute all'estero potrà accadere che quanto già versato nel 2011 corrisponda a quanto dovuto per il 2012: in questo caso, non saranno necessarie integrazioni. Oppure la base imponibile del 2012 potrebbe essere più elevata: in tal caso, occorrerà "integrare" il versamento al momento del saldo a giugno 2013. Al contrario, potrebbe accadere che il contribuente per il 2012 sia in credito rispetto a quanto già versato per il 2011: si pensi al caso di un'imposta proporzionale versata su conti correnti extra Ue per il 2011 maggiore di quanto dovuto in misura fissa.
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