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Questo articolo è stato pubblicato il 09 dicembre 2012 alle ore 15:18.

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Dal medico all'Inps
I genitori possono (alternativamente) astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Entro cinque giorni lavorativi all'anno la facoltà è concessa anche per le malattie di ogni figlio di età compresa fra tre e otto anni.
Con il decreto Sviluppo (attualmente in fase di conversione alla Camera) la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire di questi congedi sarà inviata online all'Inps direttamente dal medico curante, e dall'Istituto previdenziale sarà "girata" con le stesse modalità al datore di lavoro (e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta). Un Dpcm (da adottare entro il 30 giugno 2013) dovrà attuare la nuova procedura. Vengono così uniformate le modalità di comunicazione, da parte dei medici, delle assenze nel settore pubblico e in quello privato

IL CONGEDO AI PAPÀ
D'obbligo un giorno a casa
Dal 1° gennaio 2013 il padre lavoratore dipendente dovrà astenersi dal lavoro per un giorno (altri due giorni sonofacoltativi) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
Per questi giorni di astensione dal lavoro sarà riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Il dipendente dovrà comunicare per iscritto all'azienda i giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.
Una possibilità speciale è concessa a coloro per cui l'assenza dal lavoro può diventare un problema: alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e come soluzione alternativa al congedo parentale, sarà concesso un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, o per fare fronte agli oneri dei servizi pubblici per l'infanzia. Il voucher va richiesto al datore di lavoro.

IL PERMESSO ORARIO
Le regole dai contratti
Sarà consentita la fruizione anche oraria dei congedi parentali. La regolamentazione e i criteri di calcolo saranno delegati alla contrattazione collettiva di settore. A prevederlo è il decreto «anti-infrazioni» varato giovedì scorso dal Governo, che precisa anche che l'attuale termine di «almeno 15 giorni» con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di voler fruire del congedo parentale indica l'inizio e la fine del periodo di congedo durante il quale le parti possono concordare, se necessario, «adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa». Lo stesso provvedimento estende alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne l'indennità di maternità (articolo 66 e seguenti del Dlgs 151/2001) per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, in misura pari all'80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96


Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

CAPO XI. Lavoratrici autonome

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