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Questo articolo è stato pubblicato il 10 dicembre 2012 alle ore 06:42.
Il conferimento d'azienda con successiva cessione della partecipazione nella conferitaria è un'operazione espressamente disciplinata ai fini delle imposte dirette dagli articoli 176 e 87 del Tuir in base ai quali:
il conferimento d'azienda è soggetto a un regime di neutralità fiscale;
- alla successiva cessione delle partecipazioni ricevute in seguito al conferimento, sussistendone le condizioni, si applica il regime della participation exemption;
- l'operazione non è soggetta al sindacato di elusività previsto dall'articolo 37-bis del Dpr 600/1973.
L'articolo 176, pertanto, sancisce espressamente la neutralità dell'operazione e la sua non elusività ai fini delle imposte sui redditi. E risulta alquanto paradossale che una operazione considerata non elusiva ai fini dell'Irpef/Ires possa invece essere riqualificata come cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro sulla base di una ricostruzione degli effetti economici dell'atto soggetto a registrazione, quando invece, ai fini dell'imposta di registro, andrebbe ricostruito correttamente il contenuto giuridico (e non economico) del negozio o addirittura essere disconosciuta sulla base dell'abuso del diritto.
La norma di comportamento 186/2012 dell'Aidc afferma che lo schema conferimento d'azienda-cessione della partecipazione non solo non è disapprovato dal sistema ma anzi è posto quale opzione di almeno pari grado rispetto alla compravendita di azienda. Si tratta di un'operazione che il sistema giuridico approva tanto da renderla destinataria di una tutela fiscale assolutamente maggiore di quella riservata a qualsivoglia altra operazione di trasferimento di beni. Di conseguenza non è possibile ritenere disapprovato dal sistema ai fini del l'imposta di registro ciò che invece è ammesso ai fini delle imposte dirette.
Il dibattito sulle operazioni all'articolo 176, comma 3, del Tuir – e le contestazioni che ne sono derivate – è la chiara dimostrazione di come il sistema tributario attuale si stia allontanando sempre più dalla certezza delle regole e dalla prevedibilità degli effetti delle stesse. Caratteristiche che, invece, dovrebbero essere alla base di un ordinamento tributario in quanto anche su di esse si misura la competitività del nostro Paese nei confronti degli altri Stati e la capacità di attrarre investimenti dall'estero.
La riscrittura della norma antielusiva dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 potrebbe trovare spazio nell'attuazione della delega fiscale (qualora venisse approvata dal Parlamento) unificando il concetto di elusione con quello di abuso del diritto e conferendogli valenza generale con riguardo a tutti i tributi. La norma dovrebbe «etichettare» come elusive solo le condotte aggressive che sfruttano le imperfezioni del sistema, che aggirano divieti o obblighi previsti dall'ordinamento tributario, consentendo al contribuente di ottenere una riduzione del carico fiscale o maggiori crediti da considerare indebiti.
Minore rilevanza dovrebbe invece essere attribuita alla sussistenza delle valide ragioni economiche extrafiscali in quanto elemento soggettivo che si presta a ricostruzioni discrezionali: ad oggi una delle principali cause della incertezza che regna in materia.
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In sintesi
01| IL TESTO UNICO
L'articolo 176 del Tuir sancisce espressamente la neutralità fiscale del conferimento d'azienda con successiva cessione di quote e la sua non elusività ai fini delle imposte sui redditi
02|PARI GRADO
La norma Aidc afferma che l'operazione non è disapprovata dal sistema tributario anzi è almeno di pari grado rispetto alla compravendita di azienda
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO III Disposizioni comuni - CAPO III Operazioni straordinarie
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile
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