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Questo articolo è stato pubblicato il 14 dicembre 2012 alle ore 06:41.

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Spetterà un credito d'imposta del 25% sui costi sostenuti, nel triennio 2013-2015, per i siti internet di distribuzione di opere dell'ingegno digitali. Anche le catene di piccoli dettaglianti, con un volume d'affari di gruppo oltre i 10 milioni, poi, potranno non emettere lo scontrino fiscale, se invieranno i corrispettivi giornalieri alle Entrate. Infine, l'elenco clienti e fornitori dovrà essere presentato anche dai piccoli produttori agricoli, seppur esonerati dall'Iva e della relativa contabilità, perché con un volume d'affari annuo non superiore a settemila euro.
Sono, queste, alcune delle novità introdotte dalla conversione in legge del decreto crescita-bis (Dl 179/2012).
Opere dell'ingegno on line
Le imprese, di qualunque tipo, che svilupperanno in Italia piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali potranno beneficiare di un credito d'imposta del 25% dei costi sostenuti negli anni 2013, 2014 e 2015. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione diretta delle imposte (Irpef, Ires o Irap) dovute per il periodo di sostenimento delle spese. L'eventuale eccedenza non è rimborsabile, ma compensabile in F24 con altri debiti.
Esonero scontrini
Attualmente possono evitare di emettere gli scontrini fiscali, le ricevute o le fatture fiscali, le imprese della Gdo, se trasmettono telematicamente alle Entrate l'ammontare dei corrispettivi giornalieri. Il decreto sviluppo-bis ha stabilito che, solo a questi fini, possono essere considerate imprese della grande distribuzione, non solo quelle che operano in «esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita» (superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti, o superiore a 250 metri quadri se con popolazione superiore a 10mila abitanti), ma anche quelle che (indipendentemente dalla superficie del negozio) fanno parte di un gruppo societario che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni (articolo 34, comma 55, Dl 179/2012).
Elenco clienti e fornitori
Per rendere più efficienti le attività di controllo sulla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, dovranno inviare l'elenco clienti e fornitori anche i produttori agricoli esonerati dall'Iva, cioè quelli con un volume d'affari non superiore a 7mila euro (articolo 36, comma 8-bis, Dl 179/2012). Quindi, dovranno iniziare a tenere un'apposita contabilità, ai fini dell'invio di questa comunicazione annuale.
Bolla di accompagnamento
L'esonero, attuato nel 1996, dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento, sostituita dal documento di trasporto (ddt), non vale in generale per la circolazione dei tabacchi, dei fiammiferi e dei prodotti sottoposti al regime delle accise e dell'imposta di consumo, come ad esempio gli oli minerali e gli alcolici. Ora, il decreto sviluppo-bis ha precisato che questo esonero vale anche per la circolazione di questi prodotti, ad eccezione dei trasporti effettuati «nella fase di prima immissione in commercio». Per questi ultimi, quindi, sarà ancora obbligatoria la bolla di accompagnamento, peraltro con le varie eccezioni già in vigore (articolo 34, comma 42, Dl crescita-bis).
Depositi Iva
L'introduzione di merci nel deposito Iva si può intendere realizzata, con interpretazione autentica (cioè retroattiva), anche negli spazi limitrofi allo stesso, considerando assolto lo stoccaggio, la custodia e quanto previsto dal contratto di deposito (articolo 34, comma 44, Dl crescita-bis).
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