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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2012 alle ore 08:17.

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MILANO
Solo nel 2010 sono state 300.000 le famiglie italiane che non sono riuscite a pagare i loro debiti; 160.000 quelle sovraindebitate con passività superiori alle attività; nel 70% dei casi la condizione di sovraindebitamento deriva dalla conclusione di un contratto di credito al consumo o, meno frequentemente, dalla conclusione di un mutuo. Una situazione fotografata dalla Banca d'Italia, ora di certo ulteriormente peggiorata, cui prova a porre un argine l'intervento messo a punto dal decreto sviluppo, convertito con alcune modifiche anche su questa parte, e ancora in attesa di pubblicazione in «Gazzetta». Data di pubblicazione cruciale, perché a partire dal trentesimo giorno successivo le novità diventeranno operative.
Le norme rivedono in maniera profonda una legge entrata in vigore poco meno di un anno fa, la n. 3 del 2012, con la quale veniva introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di una composizione della crisi da sovraindebitamento sia del consumatore sia delle piccole imprese al di sotto delle soglie di fallibilità. Peccato che, soprattutto sul primo punto, la legge si sia rivelata un buco nell'acqua. A testimoniarlo i numeri, esito di un monitoraggio messo a punto nei mesi scorsi dal ministero della Giustizia: nessun procedimento in corso nei tribunali di Milano, Torino, Brindisi, Bari e Pavia, un solo ricorso a Roma e un altro Firenze.
Troppo poco per una legge dalle grandi ambizioni. Che ha avuto subito bisogno di manutenzione. Così, l'aggiustamento prevede, per l'imprenditore non fallibile, un procedimento indirizzato alla conclusione, in chiave concordataria, di un accordo per la composizione della crisi con la maggioranza dei creditori (pari al 60% dei crediti), produttivo di effetti obbligatori, all'esito dell'omologazione giudiziale, nei confronti dei creditori non aderenti. Assicurata poi l'esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui, analogamente a quanto avviene per il concordato preventivo.
Il consumatore è destinatario di una procedura caratterizzata dall'assenza della necessità dell'adesione dei creditori rispetto al piano proposto. Determinante, invece, una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore. Una scelta fatta perché, a differenza dell'ipotesi relativa alle imprese, non ci sarebbe uno specifico interesse economico dei creditori a operare il "salvataggio" del singolo consumatore.
In entrambe le situazioni, in conseguenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, è previsto il blocco delle azioni individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore sino al momento dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito del piccolo imprenditore o del piano messo in cantiere dal consumatore.
Spazio, poi, alla possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore (consumatore o piccolo imprenditore), anche se consumatore, con una durata minima quadriennale. Ai fini dell'esdebitazione il debitore deve assoggettare a liquidazione tutti i beni sopravvenuti nel suo patrimonio nel corso del quadriennio, dimostrando di aver svolto, nel corso dello stesso periodo, un'adeguata attività produttiva di reddito.
L'esdebitazione è un istituto cardine dell'impianto (presente negli altri ordinamenti che conoscono procedure di risoluzione dell'insolvenza civile), che consente il cosiddetto fresh start del debitore, e quindi il suo ritorno sul mercato (come soggetto di produzione o di consumo).
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Le novità
Modificata la legge n. 3/2012, che per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento un meccanismo negoziale di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile. Le modifiche, da un lato, individuano un procedimento specificamente destinato al consumatore e, dall altro, correggono il procedimento di composizione della crisi, trasformandolo in chiave concordataria
Definita la figura del consumatore come possibile beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione dei creditori rispetto al piano proposto, ma basata su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dall'interessato
Introdotto per l'imprenditore non fallibile, un procedimento indirizzato alla conclusione, in chiave concordataria, di un accordo per la composizione della crisi con la maggioranza dei creditori (pari al 60% dei crediti), produttivo di effetti obbligatori, dopo l'omologazione giudiziale, nei confronti dei creditori non aderenti; come per il concordato preventivo, è prevista l'esdebitazione

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