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Questo articolo è stato pubblicato il 31 dicembre 2012 alle ore 06:41.

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La cartella esattoriale va notificata all'erede del contribuente e non all'ufficio di liquidazione del concordato preventivo dell'impresa individuale. Ad affermarlo è la sentenza 107/03/2012 della Ctp La Spezia che ha annullato il ruolo su ricorso dell'erede di un imprenditore ammesso al concordato preventivo prima della morte.
L'agente della riscossione aveva notificato una cartella esattoriale per l'Irpef da versare in riferimento all'anno 2007. I redditi erano stati prodotti dal titolare di una ditta individuale, che era morto nel marzo 2008 prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Al momento della sua morte l'imprenditore aveva già ceduto i propri beni ai creditori in forza di un concordato preventivo in fase di esecuzione. Nel corso del 2008 nessuno dei chiamati all'eredità la aveva accettata in tempo utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Solo dopo tempo una erede aveva accettato l'eredità e aveva quindi proceduto in ritardo agli adempimenti fiscali. La notifica della cartella esattoriale è stata eseguita solo nei confronti di uno dei membri dell'ufficio di liquidazione del concordato preventivo della ditta individuale.
Tuttavia la Ctp La Spezia ha fatto presente che la cartella andava notificata esclusivamente a chi potesse qualificarsi come erede del defunto imprenditore. Né – come emerge dalla sentenza – ai membri dell'ufficio di liquidazione si potrebbe in alcun modo attribuire la qualità di eredi. La consequenziale statuizione è quella dell'annullamento del ruolo esattoriale.
In passato, la Cassazione ha affermato che la notifica della cartella esattoriale va fatta agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo laddove abbiano dato comunicazione tempestiva del decesso del contribuente ai sensi dell'articolo 65 del Dpr 600/1973 (sentenza 3415/2009): la pronuncia trattava, però, di tributi insorti in capo al defunto e da riscuotere, dopo la morte, nei confronti degli eredi.
Nel caso in esame, invece, la violazione si ricollegava anche a un'attività in parte imputabile all'erede, la quale – seppur con riferimento a redditi maturati in capo al defunto prima della morte – aveva curato la redazione di Unico da cui era scaturita la cartella. E trattandosi di redditi non ricompresi tra i beni ceduti ai creditori ai fini del concordato preventivo, non poteva valere il principio più volte affermato in giurisprudenza sulla diversa ipotesi della procedura fallimentare, per la quale gli atti del procedimento tributario possono essere validamente intestati al soggetto fallito indicando quale rappresentante il curatore (Cassazione 12893/2007).
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In sintesi
01| IL CASO
L'agente della riscossione ha notificato la cartella esattoriale all'ufficio di liquidazione del concordato preventivo di un imprenditore individuale e non all'erede del defunto, che aveva accettato l'eredità solo oltre la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed era quindi in ritardo sugli adempimenti fiscali
02|LA DECISIONE
La Ctp ha annullato la cartella perché la notifica andava effettuata a chi potesse qualificarsi come erede del contribuente defunto e non ai membri dell'ufficio di liquidazione

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