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Questo articolo è stato pubblicato il 09 gennaio 2013 alle ore 09:21.

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Il modello ministeriale di statuto standard della Srl semplificata (Srls) non è un testo vincolante, in quanto contiene solo «clausole minime essenziali». Pertanto, «nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto». È quanto risulta da un "parere" (prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012) del ministero della Giustizia, fatto proprio nella Circolare 3657/C del ministero dello Sviluppo Economico, indirizzata alle i Registri delle imprese presso le Camere di commercio.

La notizia è abbastanza sorprendente, non solo per il fondamento giuridico dell'opinione ministeriale ma anche perché il ministero della Giustizia di solito non interviene nell'interpretazione della normativa vigente. Per il vero, nel caso concreto, l'opinione ministeriale riguarda non una norma di legge ma una normativa di rango regolamentare (il Dm 138/2012, e cioè il decreto che reca il modello standard dello statuto della Srls), emanata dal Ministero stesso, di concerto con quello dello Sviluppo Economico.

Quanto al merito del problema, è noto che il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile dispone che l'atto costitutivo della Srls «deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto» ministeriale; e che, di conseguenza, è stato emanato il Dm 138/2012, recante appunto detto statuto standard. A sua volta, l'articolo 1 di questo Dm dispone che l'atto costitutivo della Srls «è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard».
Ci si è chiesti fin da subito se questo modello standard fosse in qualche misura adattabile o se fosse uno schema immodificabile o di modificabilità compressa ad alcuni limitati aspetti: quest'ultima tesi era quella prevalente tra gli operatori, suffragata anche da un parere in tal senso del ministero dello Sviluppo Economico.

Questa opinione era, in sintesi, fondata, oltre che sul testo apparentemente imperativo del codice civile («deve essere redatto»), anche dal rilievo che l'atto costitutivo di Srls è una prestazione che i notai debbono eseguire gratuitamente, per disposto di legge. Quindi si argomentava che la gratuità della prestazione era il derivato dal fatto che l'operato notarile è di ridotta portata, dovendosi "limitare" a recepire il modello standard. Argomento ulteriore era poi quello che, stante il ritenuto inderogabile disposto dell'articolo 2463-bis del codice civile, una norma di fonte regolamentare non avrebbe potuto, per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, andare in deroga a una disposizione legislativa, e quindi di rango superiore.

Sennonché, ora il ministero dello Sviluppo Economico fa marcia indietro, in base al parere della Giustizia. In sostanza, secondo questo parere la legge («l'atto costitutivo deve essere redatto in conformità al modello …») non può «essere letta come limitativa dell'autonomia negoziale delle parti» in quanto «appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto ... limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della società».

Anche l'argomento derivante dalla gratuità della prestazione notarile appare rilevante, in quanto ritenere che «la gratuità della prestazione professionale … si determini allorchè l'attività del notaio rogante si limiti all'adozione del modello ministeriale, non può portare, di necessità, ad una lettura dell'intera disposizione nel senso di considerare intangibile» il modello standard; dalla gratuità della prestazione pertanto non discende alcun impedimento ad «investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell'attività di impresa che si intende svolgere» adottando la formula della Srls.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO V Del lavoro - TITOLO V Delle società - Capo settimo - Della società a responsabilità limitata - Sezione prima - Disposizioni generali

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