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Questo articolo è stato pubblicato il 14 gennaio 2013 alle ore 06:41.
PAGINA A CURA DI
Alfredo Casotti
Maria Rosa Gheido
È stretta e in salita la strada per i contratti a progetto. La riforma del mercato del lavoro, infatti, impone di verificare con grande attenzione, per i nuovi contratti, la presenza dei requisiti previsti e la corretta formulazione dell'incarico, pena il rischio di veder ricondotto il rapporto nell'alveo della subordinazione. La stretta sui contratti a progetto appare persino più severa di quella riservata alle "false" partite Iva, su cui – comunque – i controlli del personale ispettivo potranno essere effettuati non prima del 18 luglio 2014 (come ha recentemente precisato la circolare 32/2012).
Collaboratori solo a progetto
Per i contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge 92/2012 (in base all'articolo 1, commi 23-25), la collaborazione coordinata e continuativa, salvo alcune deroghe espresse, deve essere ricondotta esclusivamente a un progetto specifico, la cui realizzazione sia verificabile e non più a un programma di lavoro o fase di esso.
La gestione del lavoro a progetto ne risulta, almeno apparentemente, semplificata, attraverso la riduzione delle opzioni possibili con l'eliminazione del riferimento a un programma di lavoro o fase di esso: oggi c'è la certezza che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile solo a uno o più progetti specifici. Con questo si intende che il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale.
Il legislatore della legge 92/2012, per evitare interpretazioni non consone, ha dettato anche una norma di chiusura secondo la quale il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. Il che conduce alla conclusione che l'instaurazione di un contratto a progetto sia possibile solo per una attività non ordinaria del committente. Con la ricaduta che, probabilmente, una buona parte di questi contratti non sarà più usata.
Il ministero del Lavoro ha chiarito le nuove disposizioni sui contratti a progetto nella circolare 29 dell'11 dicembre 2012, che fornisce anche le indicazioni operative al personale ispettivo.
La circolare ricorda i diversi aspetti dei contratti a progetto che sono stati modificati: il requisito del progetto, il corrispettivo per il collaboratore, l'esercizio del diritto di recesso.
Secondo il ministero, in seguito alle modifiche all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 276/2003, il progetto resta l'unico e indispensabile elemento al quale poter ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 18 luglio 2012.
Risultato misurabile
Il progetto – spiega la circolare 29 – deve risultare funzionalmente collegato a un determinato risultato finale, così che, in relazione alla forma del contratto, è ora richiesta esplicitamente:
e la «descrizione» del progetto (e non più la sola «indicazione» del progetto);
r la individuazione del contenuto che lo caratterizza;
t il risultato da conseguire.
Questo risultato, poi, deve essere «obiettivamente verificabile». Dunque, il risultato finale è quanto si attende dal collaboratore: questo risultato è parte integrante del progetto ed elemento necessario per la sua validità. Oggi, dunque, la stipula di contratti a progetto è subordinata alla chiara individuazione di un risultato, quale modificazione della realtà materiale, che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco di tempo.
Stop a compiti ripetitivi
Il contratto a progetto non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi: compiti che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La circolare 29 evidenzia che questi compiti ripetitivi sono caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito dal committente, senza possibilità di autonomia da parte del collaboratore. Svolte queste considerazioni, il ministero indica, a titolo di esempio, una serie di attività, peraltro già conosciute, difficilmente inquadrabili in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che voglia essere genuino, dagli addetti alle pulizie, ai custodi, dai magazzinieri ai manutentori (per l'elenco completo si veda il grafico a lato).
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I punti cardine
LA PRESTAZIONE
Perché si abbia una vera e propria collaborazione coordinata e continua occorrono i tre requisiti seguenti:
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