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Questo articolo è stato pubblicato il 15 gennaio 2013 alle ore 06:41.

Per non sbagliare l'istanza di rimborso Irap, va ben individuato il presupposto di base, cioè l'Irap versata sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni. Un problema particolare si pone per i rimborsi erogati in relazione alle trasferte dei medesimi soggetti: entrano o no nella quota imponibile Irap?
L'ammontare delle spese per i dipendenti assoggettati a Irap si calcola partendo dalla voce B9 del conto economico, che comprende salari, stipendi, contributi sociali, trattamento di fine rapporto ed altri costi (come le spese a vantaggio del dipendente). L'articolo 2, comma 1 del Dl 201/11 cita anche il personale assimilato ai dipendenti. La circolare 25/12 (risposta 5.7) ritiene vi rientrino i compensi erogati ad amministratori di società e collaboratori a progetto, precisando che non devono agire nell'esercizio di arte o professione (altrimenti sarebbero compensi dell'ordinaria attività, deducibili per il committente come costi per servizi).
Le spese per collaboratori assimilati a dipendenti sono nella voce B 7 del conto economico e comprendono anche gli oneri contributivi.
Il concetto che emerge dalla circolare 25/12 è che l'ammontare della spesa a base dell'istanza di rimborso è praticamente l'importo non dedotto ai fini Irap. Questo approccio va applicato anche alle trasferte.
I rimborsi analitici sono stati riconosciuti deducibili (circolare 27/E/09, punto 1.4) anche nella base imponibile Irap di cui all'articolo 5 del Dlgs 446/97 (quella determinata per "presa diretta" dal conto economico civilistico). Al contrario i rimborsi forfettari (indennità di trasferta o chilometriche) sono stati riconosciuti indeducibili, confermando la disciplina previgente le modifiche della legge 244/07, a prescindere dal fatto che le somme entrino nel reddito da lavoro dipendente o assimilato del percipiente. La vera distinzione rilevante ai fini Irap è, infatti, tra rimborsi analitici e forfettari. Si può ritenere che le indennità chilometriche o forfettarie per trasferta, pur non rientrando nella determinazione del reddito dei percipienti (come i rimborsi analitici a pie' di lista), in quanto somme non dedotte ai fini Irap rientrino nella nozione di spese per il personale dipendente e assimilato di cui parla l'articolo 2 comma 2 del Dl 201/11. In definitiva, tali spese partecipano a formare l'importo che, confrontato con la base imponibile Irap generale, permette di individuare la quota di Irap sul costo del lavoro. Questa percentuale, applicata sull'Irap versata in un periodo d'imposta, porta alla deduzione dal reddito imponibile di ciascun esercizio. I rimborsi analitici a pie' di lista, benché relativi anch'essi a dipendente e assimilati, sono stati dedotti ai fini Irap e quindi si ritiene siano esclusi dalla base di computo Irap sul costo del lavoro.
Per i compensi agli amministratori, si ritiene che il criterio dipenda dalla base imponibile Irap adottata. Per i soggetti che hanno adottato negli anni 2008-2011 la base di cui all'articolo 5 del Dlgs 446/97, è l'ammontare indicato nel conto economico civilistico a prescindere dall'effettiva erogazione. Per le società di persone che hanno adottato la base di cui all'articolo 5-bis, il criterio dovrebbe essere l'effettivo pagamento, quindi i compensi non pagati non dovrebbero rilevare nella base di computo dell'Irap pagata sul costo del lavoro, per rilevare, invece, nell'esercizio di effettivo pagamento. Su questa conclusione, che complica i calcoli, sarebbe necessaria una conferma dell'agenzia delle Entrate.
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298


Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Titolo 1 - Istituzione dell'IRAP

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