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Questo articolo è stato pubblicato il 15 gennaio 2013 alle ore 20:32.

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Il medico aziendale per valutare i rischi non deve basarsi solo sulle informazioni del datore di lavoro ma agire di propria iniziativa raccogliendo notizie sul posto. La Corte di Cassazione (sentenza 1856) prende le distanze dalla dottrina che riserva al medico competente un ruolo di collaborazione a "traino" dell'imprenditore e afferma la necessità di interpretare in maniera amplia la funzione consultiva.

Un criterio di cui fa le spese la ricorrente, punita con l'ammenda per non aver dato suggerimenti su un'efficace prevenzione del rischio derivante dai materiali e dall'esposizione ai materiali lavorati. Un compito dal quale la diretta interessata prendeva le distanze affermando che, essendo priva sia di poteri coercitivi sul datore sia di un obbligo di segnalazione per eventuali inadempienze alle autorità, non aveva alcun dovere di essere propositiva.

A rendere impossibile un ruolo più attivo era anche l'impossibilità di ottenere informazioni diverse da quelle fornita dall'imprenditore. Meno "pigra" l'interpretazione del ruolo fornita dalla Cassazione. I giudici ricordano che l'attività del medico competente che il Dlgs 626 del '94 limitava «alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori» è stata ampliata dal Dlgs 81 del 2008 che, con l'articolo 25, la estende, se necessario, anche alla programmazione della sorveglianza sanitaria, oltre che alla formazione e informazione dei lavoratori e all'organizzazione del primo soccorso.

A riprova della maggiore "responsabilità" è stata introdotta, con il Dlgs 106/2009, anche una sanzione penale, originariamente non prevista, che colpisce, per la mancata collaborazione, proprio il medico competente facendo salvo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a cui è attribuito un ruolo ausiliario. L'invito che la Cassazione rivolge al professionista è quello di assumere elementi di valutazione, da tradurre poi in azioni, che vanno acquisiti vistando gli ambienti di lavoro e parlando direttamente con i lavoratori.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario , n. 108


Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 1, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180 - S.O. n. 142), ha così disposto: "1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato: "decreto", sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; b) le parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e le parole: "Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"."

TITOLO I Principi comuni - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I Misure di tutela e obblighi

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