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Questo articolo è stato pubblicato il 18 gennaio 2013 alle ore 08:12.

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Il redditometro metterà in disparte i casi in cui lo scostamento tra spese accertate e reddito dichiarato è pari o inferiore a 12mila euro. Di fatto, un simile scarto, funge - insieme a tanti altri elementi che l'agenzia delle Entrate metterà a punto - da criterio selettivo per individuare i casi su cui il fisco concentrerà la sua attenzione. Avendo ben presente che la macchina tributaria si metterà in moto solo nei casi in cui - e saranno circa 35mila - incassare dal contribuente avrà un senso economico, cioè renderà all'Erario più di quel che si spende per ricostruirne il reddito. Il criterio guida per il meccanismo dei controlli fiscali sui redditi maturati dal 2009 in avanti diventa quello di evitare casi di scarsa remuneratività; e, a conti fatti, qualche centinaio di euro, come sarebbe l'incasso per l'erario nei casi che verranno scartati, non vale la pena cercarli. Una decisione che, se fosse stata in vigore in passato, avrebbe tagliato migliaia di accertamenti da redditometro "vecchia maniera" da poche centinaia (o migliaia di euro) di euro per scostamenti ampiamente al di sotto dei 12mila euro.
Questo a prescindere dall'operatività della franchigia (scostamento del 20% tra quanto dichiarato e quanto accertato) che, in senso strettamente tecnico, dovrebbe operare solo dopo la fase di selezione e una volta esperito il contraddittorio con il contribuente. Franchigia che, in realtà, nell'operatività concreta del "vecchio" redditometro, veniva spesso usata come criterio selettivo se è vero che negli atti si legge, testualmente, «constatato che ex articolo 38, comma 4 Dpr 600/73, il reddito complessivo netto (...) si discosta per più di un quarto da quello dichiarato per lo stesso periodo»; come dire che se lo scostamento (ora ridotto al 20%) non ci fosse, l'accertamento non sarebbe partito. Il tutto naturalmente, avendo ben presente che i criteri selettivi del fisco per quel che riguarda i controlli possono essere molteplici e tener conto, ad esempio, di elementi come la giacenza molto alta sul conto corrente, segnalazioni di varia natura, settori di investimento. Il tutto con parametri di controllo per verificare la reale pericolosità della posizione.
Una precisazione importante, questa, sull'operatività del redditometro dopo che il vicedirettore delle Entrate, Marco Di Capua, aveva l'altro ieri detto che entro il limite dei 12mila euro di scostamento la posizione del contribuente perde interesse per l'agenzia delle Entrate. Tutto questo anche alla luce del fatto che nelle istruzioni alle quali sta lavorando l'agenzia delle Entrate si dovrebbero chiarire altri punti: in particolare che i valori Istat, utilizzati nel redditometro per le spese correnti della famiglia, da soli non determineranno mai un accertamento dovendo gli accertamenti basarsi su spese certe con uso solo «residuale» delle medie Istat. Inoltre, resterebbe la possibilità, ma resta da capire entro quali limiti, per il contribuente che non si riconosca nei dati di spesa, di utilizzare anche argomentazioni non documentate da sottoporre all'attenzione dell'ufficio.
In ogni caso la sensazione è che il nuovo redditometro - che considera tutto lo spettro delle voci di spesa a differenza del precedente che puntava solo su alcuni beni indicatori di particolare agiatezza - andrà alla ricerca dei maxi-scostamenti lasciando perdere le situazioni minori. Intanto l'Adusbef ha dato mandato ai propri legali di impugnare in tutte le opportune sedi, dalle Commissioni tributarie al Tar del Lazio, il decreto ministeriale sul redditometro «affetto - ha spiegato il presidente Elio Lannutti - da rilevanti vizi di illegittimità, anche di ordine costituzionale».
giorgio.costa@ilsole24ore.com
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Il funzionamentoA CURA DI Tonino Morina
Il redditometro non costituisce la base per l'accertamento, ma consente la selezione dei contribuenti a rischio, cioè quelli con differenze notevoli tra reddito sintetico e reddito dichiarato. Il redditometro prenderà di mira gli scostamenti superiori al 20% tra i redditi dichiarati e quelli presunti. Ci sarà anche una prima fase, cosiddetta di assestamento, in cui saranno presi in esame gli scostamenti più significativi. In questa prima fase, sono esclusi dal rischio redditometro i contribuenti con differenze non superiori a 12mila euro. Rimane fermo che non ha nulla da temere il contribuente onesto e leale che dichiara i redditi giusti. Egli potrà sempre giustificare l'eventuale incoerenza in sede di contraddittorio con l'ufficio, sia per difendersi dal Redditest, sia per difendersi dallo spesometro o redditometro
Prima di emettere l'accertamento, è perciò importante il confronto con il contribuente. A questo fine, il direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha affermato che «Il nuovo redditometro non sarà utilizzato per accertamenti di massa. Sarà uno strumento di compliance». Dovrà cioè supportare l'attività di accertamento degli uffici nei confronti delle persone fisiche, cercando di orientare i cittadini a dichiarare un reddito coerente rispetto alla loro reale capacità di spesa. Lo stesso Befera ha precisato che «con il nuovo redditometro il Fisco avrà un approccio di verifica e di sola analisi del rischio di evasione». Una volta rilevate le posizioni a rischio, gli uffici inviteranno i contribuenti per fornire chiarimenti
Nel contraddittorio i contribuenti dovranno esibire la documentazione necessaria per giustificare la differenza presunta tra il maggior reddito sintetico e quello dichiarato. Gli uffici dovranno esaminare attentamente la documentazione, valutandone la validità in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d'imposta, oggetto di controllo, di: redditi esenti; redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali. Gli uffici dovranno poi vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, suscettibili di apprezzamento, quali, ad esempio: utilizzo di finanziamenti; utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite; utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali; utilizzo di somme riscosse a titolo di risarcimento patrimoniale

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 600
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268


Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Titolo 4 - Accertamento e controlli

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