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Questo articolo è stato pubblicato il 18 gennaio 2013 alle ore 08:11.
Si riduce di un quarto di punto il tasso di riferimento per l'applicazione degli interessi legali moratori da applicare ai ritardati pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali. A stabilirlo è un comunicato varato del ministero dell'Economia pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 14 di ieri, che fissa il parametro a 0,75% per il primo semestre del 2013 (rispetto all'1% del semestre precedente). In altre parole, sino al 30 giugno di quest'anno, se scatteranno i presupposti per l'applicazione della "mora legale" sui pagamenti (per come disciplinata dal riformato decreto legislativo 231/02) bisognerà corrispondere al proprio creditore un tasso d'interesse pari all'8,75 per cento.
La disciplina di riferimento è quella della direttiva 2012/7/Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Essa ha trovato applicazione in Italia dal 1° gennaio 2013, proprio con le modifiche al Dlgs 231/02 che, in questa nuova versione, prevede regole molto più rigide. Il nuovo Dlgs 231/2002 prevede, ora, la differenziazione tra gli interessi moratori - che possono essere fissati anche ad un tasso "libero", ovvero concordato tra i soggetti della transazione - e gli interessi legali di mora, ovvero quelli che scattano ope legis, a un tasso pari a quello di riferimento (modificato ieri) maggiorato di otto punti percentuali.
Ciò si rende necessario perché il prosieguo della nuova regolamentazione conserva ancora degli spazi di manovra (in deroga alle norme generali) per le operazioni che coinvolgono esclusivamente privati: in altri termini, mentre le pubbliche amministrazioni non possono mai sfuggire all'applicazione degli interessi legali di mora - decorso il periodo stabilito per il pagamento - i privati conservano ancora tale possibilità, in alcuni specifici casi.
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Il calcolo
0,75%
Il nuovo tasso di riferimento
Il saggio di interesse di riferimento, stabilito dal ministero dell'Economia e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 14 del 17 gennaio 2013, è pari allo 0,75%. Il saggio vale per il primo semestre 2013 (dal 1° gennaio al 30 giugno) per i ritardi nelle transazioni commerciali tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni
+8%
La maggiorazione
Al saggio di interesse di riferimento si deve sommare la maggiorazione dell'8 per cento
8,75%
Il tasso di interessi
Sommando il tasso di riferimento valido per il semestre alla maggiorazione, si ottiene il tasso di interesse di mora da applicare per i ritardi nei pagamenti
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