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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2013 alle ore 06:48.

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L'apprendistato può essere utilizzato dalle aziende nel rispetto di tre diversi gruppi di limiti: limiti quantitativi, obblighi di stabilizzazione, durata delle esperienze pregresse.
Quanto al primo gruppo di limiti, la circolare 5/2013 ricorda che con la legge Fornero è stata riconosciuta la possibilità di assumere apprendisti per un numero complessivo di 3 unità, ogni 2 lavoratori specializzati e qualificati presenti in azienda; il rapporto scende (1 apprendista per ogni dipendente qualificato) per le aziende il cui organico è inferiore alle 10 unità. In caso di assenza di lavoratori qualificati, si possono comunque assumere 3 apprendisti, e per le imprese artigiane resta confermata la normativa speciale, che prevede limiti diversi.
La circolare chiarisce, inoltre, che il limite numerico si calcola su tutti i dipendenti rientranti nella stessa azienda, senza limiti alla sola unità produttiva in cui opera l'apprendista; secondo la circolare possono rientrare nella base di computo anche i soci e i collaboratori familiari, a condizione che lavorino in azienda in maniera continuativa e siano in possesso di adeguate competenze. Quanto agli oneri di stabilizzazione, il ministero ricorda che ciascun datore di lavoro può assumere nuovi apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio (rinunciando, quindi, a dare disdetta al rapporto al termine del periodo formativo) almeno il 30% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti (tale limite è temporaneo, e salirà al 50% dal 18 aprile 2015). Sono esclusi dalla base di computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per giusta causa. La circolare osserva che la regola della stabilizzazione non si applica quando il datore di lavoro non ha assunto apprendisti nei 36 mesi precedenti o, comunque, se durante questo periodo non sono venuti a scadenza dei contratti.
Infine, la circolare fornisce un'indicazione importante per i casi in cui un lavoratore che ha già lavorato presso un'azienda (magari con un contratto diverso) viene assunto come apprendista per lo svolgimento delle stesse mansioni. Il ministero ricorda che questa ipotesi non è vietata dalla legge e che, in generale, l'apprendistato può essere utilizzato tutte le volte in cui sia possibile erogare al lavoratore un percorso formativo adeguato al conseguimento di una qualifica. Per individuare i casi in cui si presume che sia rispettata la finalità formativa del contratto, la circolare fissa una soglia oggettiva: se il lavoratore, durante l'esperienza lavorativa precedente, ha svolto le mansioni contemplate dal nuovo rapporto per un periodo superiore alla metà della durata massima dell'apprendistato fissata dal contratto collettivo, dovrebbe escludersi la legittimità del rapporto.
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