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Questo articolo è stato pubblicato il 29 gennaio 2013 alle ore 18:26.

Esporre la lista dei condomini morosi è difammazione senza se e senza ma. La Cassazione, sezione V penale (sentenza 4364, depositata il 29 gennaio 2013) ha respinto il ricorso dell'amministratore che contestava la condanna subita dal Tribunale di Messina il 21 gennaio 2011 per il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale).

L'amministratore aveva affisso nell'atrio, proprio in prossimità dell'ascensore, la lista dei condomini morosi. La sua giustificazione consisteva nel fatto che l'urgenza estrema di raccogliere i soldi per saldare la bolletta dell'acqua aveva imposto la scelta.

La Cassazione, però, confermando la decisione del Tribunale (con condanna alle spese), ha chiarito che «Integra il delitto di diffamazione il comunicato redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile, non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti».

In particolare, scrivono i giudici, «se davvero la prospettiva dell'amministratore fosse stata quella dell'informazione celere rispetto all'imminente interruzione del servizio attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell'informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l'identità dei condomini morosi».

La pronuncia conferma la scelta giurisprudenziale espressa con la sentenza 716/2008 e sposa la tesi espressa in modo analogo dal Garante della Privacy con il parere del 18 maggio 2006.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251


Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO DODICESIMO. Dei delitti contro la persona - CAPO SECONDO. Dei delitti contro l'onore

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