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Questo articolo è stato pubblicato il 30 gennaio 2013 alle ore 07:31.

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I nuovi patentati sono penalizzati dalle ultime regole europee appena entrate in vigore, che normalmente restringono alla loro categoria i tipi di veicolo che abilitano a guidare. Ma, se vorranno prendere un'altra licenza per ampliare le loro possibilità di guida, potranno farlo senza ripetere l'esame di teoria, almeno se restano nell'ambito del mezzi leggeri (moto, auto e autocarri con peso complessivo fino a 3,5 tonnellate).

È il principio fondamentale dei due decreti ministeriali delle Infrastrutture che ridefiniscono le prove d'esame per le patenti relative a questi mezzi (la A e la B, con tutte le loro varianti), varati in questi giorni, contestualmente all'entrata in vigore delle nuove regole europee, recepite con i Dlgs 59/11 e 2/13.
Il Dm sugli esami per le patenti A1, A2 e A è stato illustrato ieri dalla circolare protocollata col numero 2459 RU, mentre quello sulle patenti B1, B e BE (quest'ultima, per mezzi con rimorchio che supera i 750 chili di peso complessivo) era l'oggetto della circolare 2190 RU del 24 gennaio. Quest'ultima, però è stata corretta e integrata, sempre ieri, con la 2461 RU.
La comunanza della parte parte teorica fra tutte le patenti A e B comporta solo un leggero aggravio per i candidati: è richiesto lo studio anche delle poche nozioni che riguardano la guida con rimorchio anche a chi non è interessato alla BE. Per il resto, le modalità di effettuazione delle prove non cambiano: occorre rispondere in 30 minuti a questionari da 40 affermazioni, di cui bisogna indicare se vere o false (se ne possono sbagliare quattro).

Sul fronte della pratica, viene stabilito che i candidati con meno di 24 anni (età ora prevista per conseguire la patente A "piena") che abbiano già conseguito il foglio rosa possono ottenere solo una A2, anche se tale foglio era stato rilasciato per la A. Ciò vale anche per le esercitazioni su strada, quindi la potenza non può superare i 35 kW e il rapporto potenza/peso gli 0,2 kW/kg.
Quanto alla prova d'esame pratica, sono stati innanzitutto interpretate le caratteristiche del veicolo da utilizzare, fissate dalla Ue: sono potenza e cilindrata minime, ma ciò – chiarisce la direzione generale Motorizzazione del ministero – non autorizza a condurre mezzi che eccedono la potenza e la cilindrata ammesse dal tipo di patente che si sta conseguendo. Inoltre, viene precisato che sono ammesse sia le moto a cavalletto centrale sia quelle a cavalletto laterale.

Si può fare l'esame indifferentemente con cambio manuale o automatico, ma in quest'ultimo caso la patente sarà limitata agli esemplari con cambio automatico. Il ministero dell'Interno non ritiene che ci siano sanzioni per chi viola questa regola (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), però si rischiano conseguenze pesanti in caso d'incidente (l'assicurazione potrebbe rivalersi sul conducente).
Come già stabilito nel decreto per le patenti B, l'esame ha una prima fase preliminare (indossare il casco e controllare il veicolo), seguita da manovre da svolgere in aree chiuse (più articolate rispetto alle patenti B, perché sono quattro invece che una) e dal test di comportamento nel traffico, per il quale non sembra essere stata fissata una durata minima (per le patenti B è di 25 minuti).

Quanto al correttivo sulle patenti B, ci sono limature di dettaglio (per esempio, nella dichiarazione del proprietario del veicolo messo a disposizione per l'esame) e sono state precisate le penalità per chi non esegue bene le manovre.

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