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Questo articolo è stato pubblicato il 04 febbraio 2013 alle ore 06:43.

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A causa della crisi economica, sempre più spesso gli imprenditori sono costretti a prendere atto del "sovradimensionamento" dell'azienda rispetto alla struttura organizzativa consentita dalla compressione di ricavi e di marginalità. Il riferimento è soprattutto al tipo di società adottato: non sono rari i casi di Spa nate nella prospettiva di un allargamento della base partecipativa e – perché no – della futura quotazione in mercati regolamentati, che ora si pongono il problema della sopravvivenza o, quanto meno, di un necessario drastico ridimensionamento che consenta loro di attendere tempi migliori.
Il forte calo del fatturato può portare infatti la struttura della Spa a essere incompatibile rispetto alla rinnovata realtà aziendale: basti pensare al solo costo dell'organo di controllo interno, che nelle Spa deve essere peraltro obbligatoriamente costituito in forma collegiale per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 35, comma 1, della legge 35/2012 all'articolo 2397 del Codice civile.
Restando al caso delle Spa sovradimensionate, come può l'imprenditore porvi rimedio? Innanzitutto ricorrendo alla trasformazione. Il passaggio naturale, motivato anche dalla permanenza nel regime di responsabilità limitata per le obbligazioni contratte, è costituito dalla trasformazione della Spa in una Srl.
Tuttavia, anche ciò, però, potrebbe non bastare: la società trasformanda avrebbe sì una struttura più snella, ma dovrebbe ancora essere dotata dell'organo di controllo interno a causa del superamento del limite previsto dall'articolo 2477, comma 2, del Codice civile.
Ecco allora che per poter procedere a un efficace downsizing, la trasformazione deve essere accompagnata anche da una riduzione volontaria del capitale sociale, da eseguirsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2445 del Codice civile, al fine di decrementarlo sotto la soglia dei 120mila euro.
A seguito della riforma del diritto societario (Dlgs 6/2003), la riduzione volontaria del capitale può avere anche motivazioni diverse dalla sua esuberanza rispetto alle risorse necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.
Sul punto si segnalano le massime I.G.21 e I.G.22 emanate dal comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie. Nella massima I.G.21 i notai fanno un distinguo tra efficacia ed eseguibilità della delibera di riduzione. La prima si ha con l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, con la conseguenza che da tale data il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società e che dovrà risultare anche dal registro imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minore importo, quale risulta dalla riduzione.
Un aspetto molto importante, legato all'efficacia, riguarda, invece, il venir meno dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo, per effetto di una delibera di riduzione che porti il capitale sociale sotto la soglia dei 120mila euro: in tali casi, affermano i notai, qualora non sussistano le altre condizioni previste dall'articolo 2477, comma 3, del Codice civile, non sarà più obbligatorio il collegio sindacale sin dalla data di iscrizione della delibera al registro imprese. Il venir meno dell'obbligo di nomina non implica, peraltro, la decadenza dell'organo di controllo in carica, né può configurarsi come giusta causa di revoca.
Riguardo all'eseguibilità, l'importo della riduzione potrà essere materialmente distribuito ai soci, ovvero questi saranno definitivamente liberati dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro imprese della delibera di riduzione.
Sul punto la successiva massima I.G.22, in maniera del tutto condivisibile, afferma che la decisione di riduzione può essere attuata, oltre che secondo le modalità appena evidenziate, anche mediante l'imputazione a riserva dell'importo della riduzione.
Tale soluzione consente alle imprese di mantenere in azienda risorse che risultano fondamentali per la continuazione dell'attività e appare quindi la più indicata per le società trasformande in crisi di liquidità. Anche in tali circostanze dovranno essere rispettate le disposizioni relative all'efficacia e alla eseguibilità della delibera: tecnicamente, ciò vuol dire che la riserva generata per effetto della riduzione sarà da considerarsi non disponibile e non distribuibile fino al decorso dei canonici 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza di opposizioni, risulterà invece disponibile e di conseguenza distribuibile tra i soci, a meno che questi ultimi dispongano espressamente la sua esclusiva destinazione alla copertura di perdite.
Dottore commercialista
e componente del comitato scientifico dell'Istituto per il governo societario
© RIPRODUZIONE RISERVATA di Emanuele Rossi
ISTITUTO GOVERNO SOCIETARIO L'Igs promuove lo studio e l'approfondimento delle tematiche relative alla governance

www.istitutogovernosocietario.org

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Legge

Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO QUINTO. Delle società - Capo quinto - Società per azioni - Sezione sesta-bis - Dell'amministrazione e del controllo - Paragrafo tre - Del collegio sindacale


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Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO QUINTO. Delle società - Capo quinto - Società per azioni - Sezione decima - Delle modificazioni dello statuto


Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO V Del lavoro - TITOLO V Delle società - Capo settimo - Della società a responsabilità limitata - Sezione terza - Dell'amministrazione della società e dei controlli

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