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Questo articolo è stato pubblicato il 04 febbraio 2013 alle ore 06:44.
Le economie dei piani di razionalizzazione che incrementano il fondo delle risorse decentrate sono fuori dal tetto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2012. La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera 2/2013, sancisce che gli emolumenti eventualmente destinati al personale dipendente per le attività aggiuntive rispetto ai normali carichi di lavoro non rientrano tra le voci da considerare per il confronto con il 2010 per il trattamento accessorio complessivo.
La questione è attuale, in quanto l'articolo 16, commi 4 e 5, del Dl 98/2011, indica la data del 31 marzo di ciascun anno come il momento in cui le Pa possono predisporre piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Le eventuali economie realizzate possono essere destinate alla contrattazione integrativa decentrata per un importo massimo del 50 per cento.
Di queste somme, che confluiscono quindi nel fondo, il 50% va poi erogato con il sistema delle fasce di merito, mentre la parte rimanente è lasciata alla contrattazione.
Non vi è alcun obbligo da parte delle amministrazioni né di procedere in tal senso e neppure di destinare tutto il 50% dei risparmi al salario accessorio. Va però rilevato che l'occasione può essere "appetibile" in quanto i fondi sono bloccati rispetto al 2010. La deroga ora avallata dalla Sezione Autonomie permette di premiare il personale coinvolto nelle riduzioni di spesa.
Questo non significa, però, che le cose vadano prese alla leggera. L'ente, per poter incrementare il fondo, deve essere in possesso di tutti i parametri di virtuosità richiamati dall'articolo 40 del Dlgs 165/2001: rispetto del patto di stabilità, riduzione delle spese di personale in valore assoluto, rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiori al 50 per cento.
Inoltre, per predisporre i piani di razionalizzazione e soprattutto per rendere disponibili le somme a favore dei dipendenti, è necessario un deciso rigore nel predisporre un sistema di controllo al fine della verifica delle economie realizzate più basato sui principi di contabilità economica che finanziaria.
Ora che la Sezione Autonomie ha confermato quanto già in precedenza affermato dalle Sezioni del Veneto (delibera 513/2012), Emilia Romagna (398/2012), Piemonte (313/2012) e dalla Ragioneria, si può intraprendere serenamente questa strada, ma è vietato sbagliare. Gli obiettivi devono essere oggettivi, i dati reali, il risultato finale certificato da un organo di revisione e l'apporto lavorativo dei dipendenti altamente misurabile con valori certi e concreti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 maggio 2001, n. 106
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
TITOLO III. Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
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