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Questo articolo è stato pubblicato il 06 febbraio 2013 alle ore 11:07.

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Via libera all'assunzione di apprendisti anche per le aziende che operano nei settori in cui il contratto collettivo (anche interconfederale) non ha regolato la materia, ovvero per le aziende che regolano i rapporti di lavoro con contratti individuali plurimi: in questo caso è sufficiente applicare le previsioni contenute in un contratto collettivo appartenente a un settore affine a quello di riferimento.

L'importante precisazione è contenuta nell'interpello 4/2013 del ministero del Lavoro firmato ieri che ha il merito di togliere gli ultimi ostacoli all'applicazione generalizzata del contratto di apprendistato. La questione è stata sottoposta dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro poiché sono diverse le aziende che a oggi ancora non sono in grado di assumere apprendisti. Infatti, una prima categoria è rappresentata dalle imprese che operano sulla base di un contratto collettivo aziendale, ovvero un contratto individuale plurimo. Questi sono casi molto diffusi nell'ambito di scuole o università private. Un altro settore interessato è quello delle palestre e impianti sportivi che sembrerebbe ancora non aver disciplinato la possibilità di assumere apprendisti.
Ebbene, il ministero del Lavoro spiega che la "centralità" dell'intervento delle parti sociali è ribadita sia nell'articolo 2 del Dlgs 167/2011, che indica i principi cui le stesse parti sociali devono attenersi nel disciplinare la materia, sia nell'articolo 4 dello stesso decreto, più specificatamente dedicato al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. In questa ottica, mentre da un lato è necessario l'intervento della contrattazione collettiva per l'avvio del rapporto, dall'altro lato non è obbligatorio istituire un'offerta formativa pubblica da parte delle Regioni prima di instaurare il rapporto.

Per questo motivo, al fine di non ostacolare una opportunità contrattuale per i giovani, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l'apprendistato, oppure quando adotta un contratto individuale plurimo, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro – solo per l'apprendistato – possa far riferimento a una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici del l'istituto.
Secondo il Ministero, questo orientamento è in linea con la scelta del legislatore di favorire l'apprendistato quale principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro» (così l'articolo 1, comma 1 lettera b della legge 92/2012).
Con un ulteriore interpello, (5/2013) il ministero del Lavoro risolve anche il problema della applicabilità delle percentuali di stabilizzazione ai rapporti di apprendistato stagionali avviati a tempo determinato.
La previsione è regolata dal l'articolo 4, comma 5, del Dlgs 167/2011, che rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione di specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, «anche a tempo determinato».

Sul punto secondo il Ministero il legislatore ha dunque voluto assegnare alle parti sociali un'ampia possibilità di regolamentazione della tipologia contrattuale proprio in ragione delle particolarità del settore, addirittura derogando al principio del l'articolo 1 del Dlgs 167/2011 secondo il quale il contratto di apprendistato «è un contratto di lavoro a tempo indeterminato».
La specificità del settore e del modello gestionale porta alla conclusione che la disciplina con le previsioni di ordine generale sulla "stabilizzazione" degli apprendisti, è incompatibile nel l'ambito delle attività stagionali. La tutela per questa tipologia di lavoratori è prevista dalle discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro. Agli apprendisti non si applica la specifica tutela prevista dall'articolo 5, comma 4-quinquies del Dlgs 368/2001 per effetto della esclusione espressa stabilita dal successivo articolo 10, comma 1, lettera c.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 6 settembre 2001 , n. 368
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235


Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

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