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Questo articolo è stato pubblicato il 10 febbraio 2013 alle ore 08:15.

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Il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale di quest'anno non passa più per il modello VR, che è stato soppresso, ma deve essere richiesto con la compilazione del Rigo VX4 della dichiarazione Iva presentata autonomamente ovvero nel corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata.

Questa novità che deve essere valutata con immediatezza da coloro che in questi giorni si apprestano a presentare la dichiarazione Iva a credito, ripropone il tema della gestione e dell'utilizzo del credito Iva reso piuttosto complesso dalle regole introdotte nel 2009 e rinnovate nel 2012 dal Dl 16/2012. I contribuenti che chiudono la dichiarazione a credito possono utilizzare il predetto credito:
– in compensazione verticale: vale dire Iva da Iva;
– in compensazione orizzontale: andando a compensare l'Iva eccedente da dichiarazione con altre imposte e contributi;
– a rimborso richiedendo direttamente l'eccedenza al fisco.

Compensazione verticale
Il credito in questo caso è portato in diminuzione dell'imposta dovuta all'atto delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'anno successivo. Pertanto il credito Iva del 2012 può essere utilizzato per ridurre il debito Iva del 2013. Il contribuente può utilizzare detto credito, anche senza aspettare la dichiarazione annuale a partire dalla prima liquidazione periodica eseguita per il 2013, cioè quella relativa al mese di gennaio 2013 per i contribuenti mensili o al primo trimestre per i contribuenti trimestrali. Se il contribuente decide di effettuare la compensazione prima di presentare la dichiarazione deve fare bene i calcoli perché se in sede di dichiarazione il credito dovesse risultare inferiore a quello compensato sarà costretto a ravvedersi per l'eccedenza compensata.

Diversa è l'ipotesi prospettata dal lettore che scrive al Sole 24 Ore in cui il credito di fine 2012 viene utilizzato per chiudere il debito determinato dall'omesso versamento dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2012. In questo caso la compensazione è possibile, ma il contribuente sta regolarizzando un omesso versamento e deve prima pagare anche le sanzioni ridotte da ravvedimento e i connessi interessi.

Compensazione orizzontale
In questo caso il contribuente, nei limiti assoluti di 516.456 euro e con le regole dell'articolo 17 del Dlgs 241/97, può compensare l'Iva a credito con altri tributi, premi e contributi. In particolare, tale compensazione soffre di ulteriori limiti specifici. Infatti la compensazione "orizzontale" del credito Iva annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale. Al contrario, per poter compensare il credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro annui è necessario, oltre alla presentazione della dichiarazione annuale, anche richiedere a un soggetto abilitato il rilascio del visto di conformità.

Rimborso da dichiarazione
Ultima modalità di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale è quello del rimborso. Da quest'anno non utilizziamo più il modello VR, ma presentiamo la richiesta di rimborso compilando il rigo VX4 ovvero il rigo corrispondente del quadro RX di Unico. In particolare, in riferimento al rigo VX4 bisogna evidenziare che sono stati introdotti ben 8 campi per indicare le diverse condizioni per le quali si richiede il rimborso. Sempre sul piano dichiarativo si ricorda che le altre forme di utilizzo del credito dichiarativo vanno indicate al rigo VX5.

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