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Questo articolo è stato pubblicato il 11 febbraio 2013 alle ore 06:43.

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La responsabilità del sindaco e dell'amministratore senza delega non si può configurare solo sulla base dell'omesso adempimento dei doveri di vigilanza e di controllo. Pertanto, anche in caso di false comunicazioni sociali che abbiano cagionato o contribuito a cagionare il dissesto societario, i sindaci e gli amministratori privi di delega rispondono del reato di bancarotta fraudolenta solo se si accerta il superamento di tutte le soglie di punibilità stabilite dalla legge e se viene, contestualmente, provata la loro effettiva conoscenza dello stato di dissesto della società. È questa la principale conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza 3229 del 22 gennaio 2013.
La pronuncia trae origine da un esposto presentato nel 1989, con il quale i soci di una coop edilizia a responsabilità limitata, non vedendosi assegnare gli alloggi per ritardi imputabili agli amministratori, hanno chiesto all'ente regionale preposto un'ispezione e la nomina di un commissario straordinario. Nel corso dell'ispezione da parte dell'assessorato regionale, il tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza e lo scioglimento della coop, con la conseguente messa in liquidazione coatta amministrativa e la nomina del commissario liquidatore.
Prima i giudici di merito e poi la Corte d'appello hanno chiamato a rispondere tra l'altro del reato di bancarotta fraudolenta impropria (derivante da false comunicazioni sociali) anche l'amministratore senza delega e il sindaco. Secondo i giudici, infatti, le numerose e gravi irregolarità contabili riscontrate, lungi dal poter essere giustificate dalla mera inesperienza, erano, piuttosto, volte a creare un apparato contabile fittizio per mascherare l'uso di risorse sociali per fini privati, cagionando il dissesto societario.
Ma, ritenendo inadeguata e insufficiente la motivazione resa dalla Corte d'appello, i giudici della Cassazione hanno innanzitutto precisato che il reato di bancarotta fraudolenta derivante da reato societario è integrato non solo quando siano superate tutte le soglie di punibilità normativamente previste e applicabili (articolo 2621 del Codice civile), ma anche quando si appura l'effettiva conoscenza da parte dei sindaci e degli amministratori senza delega dei fatti che avrebbero dovuto essere impediti. Il reato di false comunicazioni sociali (senza danno o in danno alla società, dei soci e dei creditori), infatti, può consistere sia nell'esposizione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, sia nell'omissione di informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società la cui comunicazione è imposta dalla legge. Tuttavia, per applicare le sanzioni penali, le due condotte (commissiva o omissiva) devono essere tali da indurre in errore i destinatari delle informazioni e, al tempo stesso, devono determinare il superamento di "soglie di punibilità" stabilite dalla legge.
In particolare, per le sanzioni penali, la falsità o le omissioni delle comunicazioni sociali devono determinare una variazione del patrimonio netto almeno superiore all'1%, o una variazione del risultato economico dell'esercizio al lordo delle imposte almeno superiore al 5% o, in via generale (quando non è possibile far valere queste soglie quantitative), la falsità o le omissioni devono alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. In caso di valutazioni estimative false, invece, la sanzione penale è prevista soltanto se la falsa valutazione differisce singolarmente per più del 10% da quella corretta.
Secondo la Cassazione, dunque, il giudice di merito, per affermare la responsabilità di sindaci e amministratori senza delega per il reato di false comunicazioni sociali (e dunque anche per quello di bancarotta fraudolenta impropria) deve appurare innanzitutto se si supera la soglia di punibilità relativa alle valutazioni estimative. Se questo criterio non è applicabile o se la soglia viene superata, il giudice deve poi verificare il superamento delle soglie sulla variazione di risultato economico e di patrimonio netto o, in caso di impossibilità, la soglia correlata al criterio dell'«alterazione sensibile». Il reato di false comunicazioni sociali è, infatti, integrato solo quando si superino tutte le soglie di punibilità previste, salvo che emerga la non pertinenza di una o talune di esse rispetto al caso specifico. Infine, se si superano tutte le soglie occorre comunque appurare anche l'effettiva conoscenza dei fatti che avrebbero dovuto essere impediti (articolo 2381 del Codice civile).
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