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Questo articolo è stato pubblicato il 11 febbraio 2013 alle ore 06:43.
La procedura di sospensione della riscossione descritta dall'Inps con il messaggio 1636 si innesta nell'ambito del processo di recupero dei crediti vantati dall'istituto, che vede nell'avviso di addebito lo strumento cardine.
Il recupero del credito contributivo dell'Inps avviene infatti in due momenti:
- in prima battuta il contribuente riceve un avviso bonario che consente una sorta di "sanatoria breve";
- se invece le somme contenute non sono pagate entro 30 giorni o il contribuente non si attiva per far correggere o annullare l'avviso, l'Inps notifica allo stesso un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Contestualmente all'invio al debitore, l'Inps consegna l'avviso di addebito agli agenti della riscossione: questo deve essere pagato entro 60 giorni dalla notifica. Si ricorda che l'avviso di addebito può scaturire da omissione contributiva, per contribuzione non versata alla scadenza di legge o da accertamento.
Mentre con riferimento all'avviso bonario è possibile attivare la procedura di rateizzazione presso l'Inps (attraverso il canale telematico), poiché concerne crediti in fase "amministrativa", l'avviso di addebito può essere dilazionato solo dietro presentazione di apposita istanza presso l'agente della riscossione.
Sul punto, va precisato che in caso di revoca della dilazione delle somme contenute nell'avviso bonario, a causa del mancato pagamento di due rate consecutive, i crediti residui sono affidati al concessionario della riscossione per il recupero coattivo e non potranno essere oggetto di successive rateazioni presso quest'ultimo (circolare Inps n. 4/2011).
Un aspetto importante di cui si dovrà tenere conto nell'ambito della procedura di sospensione della riscossione è quello che riguarda la gestione della contribuzione relativa alle quote a carico dei lavoratori, trattenute in busta paga dal datore di lavoro ma non versate all'Inps: si tratta di una condotta che è punita con la reclusione fino a 3 anni e con la multa di 1.032 euro.
In queste ipotesi, l'Inps procede sempre alla denuncia all'autorità giudiziaria competente, previa diffida sanabile entro 90 giorni dalla notifica: ad esempio, anche in caso di rateazione, sia essa stata attivata in fase amministrativa o presso l'agente della riscossione, l'istituto non arresta tale processo. Il datore di lavoro potrà regolarizzare la posizione anticipando un numero di rate del piano di ammortamento sufficienti a coprire l'intero ammontare delle quote a carico dovute (circolare 148/2010).
Il messaggio 1636 non chiarisce quale sarà la loro sorte qualora queste partite fossero incluse nell'importo dei crediti oggetto di riscossione: vale a dire se in presenza dell'istanza di sospensione questa sia utile a bloccare l'azione di carattere penale oppure se la stessa prosegua in attesa dell'esito dell'istanza.
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