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Questo articolo è stato pubblicato il 13 febbraio 2013 alle ore 21:24.

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La Federazione Russa esce dalla white list dei paesi extracomunitari considerati affidabili in materia di antiriciclaggio. A deciderne l'esclusione è il decreto 1° febbraio del Mef - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio - che, aggiornando per la prima volta dal settembre 2011 l'elenco di paesi e territori "affidabili", ha ridotto da 25 a 24 il club delle aree "Ue–equivalenti".

Nella nuova white list vengono confermati gli Usa e la Svizzera, ma anche Canada, Australia, Brasile, Hong Kong, India, Giappone, Corea del Sud, Messico, Singapore e Sudafrica. Dalla revisione periodica dell'elenco escono iinvece indenni i «territori» extraUe "equivalenti", che sono Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon; Wallis e Futuna. Aruba, Curacao, Saint Marteen, Bonaire, Sint Eustatius e Saba. Come si può notare, il doppio elenco tollera ancora la presenza di vari paesi e aree considerate, di fatto, paradisi fiscali.

L'impatto sull'operatività delle nostre banche e degli intermediari finanziari è notevole. L'articolo 30 delle legge antiriciclaggio, infatti, prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela dell'articolo 18 (identificazione del cliente, del titolare effettivo e dello scopo e natura del rapporto ovvero della prestazione professionale) sono considerati comunque assolti anche in assenza del cliente, se questo può essere identificato con un'attestazione fornita da un altro intermediario o libero professionista con il quale il cliente stesso abbia già rapporti continuativi o professionali. In sostanza, si agevola l'identificazione da parte di terzi quando il cliente non può essere presente all'atto dell'instaurazione del rapporto. Si tratta della cosiddetta «adeguata verifica da parte di terzi»: un soggetto che vuole aprire, ad esempio, un conto corrente in una banca italiana, ma si trova all'estero e ha contemporaneamente un rapporto dello stesso tipo con un intermediario situato in uno degli Stati extracomunitari indicati nel decreto ministeriale potrà avvalersi di una sorta di certificazione in grado di attestare che la sua adeguata verifica sia stata effettuata.

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