Redditometro, le linee guida per contribuenti e professionisti
Tempo di chiarimenti. Con la circolare n. 1/E/2013 (la cosiddetta circolare Telefisco) l'agenzia delle Entrate ha illustrato il suo punto di vista su taluni aspetti del nuovo redditometro
di Dario Deotto
2. C'è un altro tipo di valutazione da fare sulla retroattività del redditometro?
L'altra questione è quella, esaminata dalla circolare n. 1/E/2013, sulla possibile applicazione del nuovo strumento anche per l'annualità 2008.
L'Agenzia ha risposto in maniera tranciante, affermando che la norma stabilisce che il nuovo accertamento sintetico, così come modificato dall'articolo 22 del decreto legge 78/2010, trova applicazione solamente per i periodi d'imposta 2009 e successivi.
Va però rilevato che questo dato normativo stride con il contenuto della stessa rubrica dell'articolo 22 del decreto legge 78, la quale fa riferimento all'"aggiornamento" dell'accertamento sintetico, così come non sembrano particolarmente meditate le prime parole della stessa norma, la quale esordisce parlando di "adeguamento" dell'accertamento sintetico. I termini "aggiornamento" ed "adeguamento", in particolare, non sembrano particolarmente azzeccati con riferimento all'applicazione di una norma che si vorrebbe valida solo per il presente e per il futuro (visto che il decreto legge n. 78 è del 2010). Va infatti rilevato che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che l'aggiornamento, ad esempio, del vecchio redditometro è intervento di natura procedimentale e, quindi, con valenza retroattiva.
Il distinguo tra norme procedimentali e sostanziali, più volte affermato dalla giurisprudenza e dalla prassi delle Entrate (ad esempio, circolare n. 32/E/2006 sulla retroattività della norma sui prelievi non giustificati del professionista), porta a ritenere che le disposizioni sul nuovo redditometro siano da considerarsi procedimentali (in quanto incidono solo sui controlli) e, quindi, retroattive.
Inoltre, va considerato che l'accertamento da redditometro (che, di fatto, ingloba anche il sintetico "puro" basato sulle spese effettive) deve essere inquadrato in quelli cosiddetti "standardizzati". Questi ultimi sono quei metodi di rettifica che muovono da un dato standard di partenza, generalmente (ma non necessariamente) derivante da un'estrapolazione media e statistica di una pluralità di dati settoriali, che deve poi essere adeguato alla singola realtà del contribuente. Una delle prerogative degli accertamenti standardizzati – affermata più volte dalla Corte di cassazione – è che la forma più evoluta di accertamento trova applicazione retroattivamente, se più favorevole al contribuente. Da qui la considerazione che il nuovo redditometro – senz'altro più evoluto di quello precedente - possa essere applicato anche alle annualità precedenti al 2009 (in questo senso Ctp Reggio Emilia n. 272/01/12), se risulta più favorevole al contribuente.
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