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Questo articolo è stato pubblicato il 17 febbraio 2013 alle ore 08:18.

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Chi non riesce a pagare entro il 30 giugno 2013 tutte le spese programmate sui lavori edilizi di risparmio energetico, detraibili al 55%, può iniziare subito con i bonifici per le ristrutturazioni (agevolati al 50% fino a fine giugno e al 36% dopo). Infatti non è possibile passare per lo stesso intervento da un bonus all'altro: differenti agevolazioni sono incumulabili per lo stesso intervento. Per i lavori edilizi ecologici, dunque, fino al 30 giugno 2013 si può scegliere tra la classica detrazione del 55% per il risparmio energetico, che scade proprio in questa data, e quella del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, che è a regime, ma che per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2013 sarà ridotta al 36% con contemporanea riduzione del limite di 96.000 euro per singola unità immobiliare a 48.000 euro. E se entro il 30 giugno 2013 non si riesce a pagare tutte le spese di un intervento per il risparmio energetico qualificato, detraibili al 55%, non si potrà usufruire del bonus fiscale del 36% per i bonifici che verranno effettuati da luglio 2013 in poi.

Le variabili della scelta
Oltre alla diversa percentuale di detrazione, la scelta dipende dalla diversa procedura per ottenere i due bonus (più semplice per il 36-50%, che non richiede asseverazione del tecnico, attestato di certificazione o qualificazione energetica e invio della documentazione all'Enea), ma soprattutto dai diversi limiti di spesa. L'agevolazione del 55% è dedicata solo ai pannelli solari, con una spesa massima di 109.090,91 euro, alle caldaie a condensazione, alle pompe di calore ad alta efficienza, agli impianti geotermici e gli scaldacqua (spesa massima di 54.545,45 euro), alle pareti isolanti o cappotti, alle coperture e ai pavimenti, alle finestre comprensive di infissi (109.090,91 euro) e alla riqualificazione energetica generale dell'edificio (181.818,18 euro), mentre quella del 50% (36% dal 1° luglio 2013) agevola tutte le «opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici», fino a un importo di spesa per singola unità immobiliare di 96.000 euro (48.000 dal 1° luglio 2013).

La prosecuzione
Se i lavori consistono nella prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse, si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti: se si inizia un nuovo intervento, spettano detrazioni per un nuovo limite di spesa (pari a 96.000 euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013). Se però per la stessa abitazione e nello stesso anno, si proseguono interventi ecologici iniziati in anni precedenti e contemporaneamente si iniziano nuovi lavori, la spesa massima per il 2013 (come per il 2012) non può comunque superare, per lo stesso immobile, i 96.000 euro.

I limiti nel 2013
Per il 2013, spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute da inizio anno fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto - in caso di prosecuzione - delle spese sostenute negli anni precedenti. Se al 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%. Se non c'è una mera prosecuzione dell'intervento, però, per il secondo semestre 2013 si ha un altro plafond di 48.000 euro per il nuovo intervento. Si deve prestare attenzione, comunque, al fatto che non si possono superare i 96.000 euro annuali per il singolo immobile. Ad esempio, se il 3 febbraio sono stati pagati 90.000 euro per un intervento e il 5 settembre ne saranno pagati altri 10.000 euro per un'altra opera (sulla stessa abitazione), per il primo pagamento si potrà detrarre il 50% di 90.000 euro (limite di 96.000 euro, per il primo semestre 2013), mentre per il secondo pagamento si potrà recuperare il 36% di 6.000 euro, perdendo i 4.000 euro, che eccedono il limite annuale per singolo immobile di 96.000 euro.

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