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Questo articolo è stato pubblicato il 18 febbraio 2013 alle ore 06:45.

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Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta
Ultimi giorni per compilare il modello Cud 2013: entro il 28 febbraio, il datore di lavoro, l'ente pensionistico e i sostituti d'imposta in genere devono attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti nel 2012, oltre alle ritenute d'acconto operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps e all'ex Inpdap e l'importo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Il modello 2013, approvato con provvedimento del direttore delle Entrate dell'11 gennaio 2013, contiene conferme ma anche alcune novità di cui i sostituti dovranno tenere conto nella compilazione, come ad esempio:
- la maggiore deduzione fruibile dai lavoratori di prima occupazione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari;
- la detassazione sulle somme erogate per l'incremento della produttività;
- l'agevolazione destinata ai lavoratori impiegati all'estero che rientrano in Italia;
- le indicazioni sulla regolarizzazione degli adempimenti e dei versamenti omessi dopo il terremoto in Emilia del 2012 e la detrazione di 145,75 euro per il personale impiegato nel comparto sicurezza prevista per il 2012.
Previdenza complementare
I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, a partire dal 2012, possono portare in deduzione dal proprio reddito complessivo (nei venti anni successivi al quinto, di partecipazione a forme di previdenza integrativa) i contributi versati ai fondi complementari, usando – oltre all'ordinario plafond di deducibilità di 5.164,57 euro annui – un ulteriore bonus corrispondente a 2.582,29 euro annui, sino a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Il sostituto d'imposta deve inserire questi dati nella parte B, sezione «Altri dati», nei punti da 122 a 126.
Aumento della produttività
Nel Cud 2013 trova conferma l'agevolazione sulle somme erogate ai lavoratori per l'incremento della produttività (imposta sostitutiva del 10%).
La normativa per l'anno 2012 prevedeva che la riduzione fiscale fosse applicata ai dipendenti del settore privato che nel periodo d'imposta 2011 avessero conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 30mila euro, al lordo delle somme detassate nello stesso anno, per un massimale di 2.500 euro lordi.
Il datore di lavoro compila, nella parte B, i punti da 251 a 255. Nelle annotazioni, con il codice BX, certifica che l'importo indicato nel punto 251 è relativo alle somme erogate nel 2012, a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale. Questa indicazione assolve l'obbligo del rilascio di una dichiarazione ad hoc, introdotto dalla circolare 47/E/2010.
Rientro dei «cervelli»
L'agevolazione fiscale prevista dalla legge 238/2010, destinata ai lavoratori italiani che sono rientrati in Italia dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all'estero, consiste nell'abbattimento della base imponibile dichiarata ai fini Irpef pari all'80% se i soggetti coinvolti sono donne e al 70% se uomini. Per questa casistica, nella parte B - punto 1, deve essere indicato il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale, mentre nelle annotazioni deve essere riportato l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (codice BM).
Redditi prodotti all'estero
Per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero (articolo 51 del Tuir) deve essere indicata la retribuzione convenzionale definita per il 2012 dal decreto interministeriale: le istruzioni precisano che, nell'ipotesi di redditi totalmente esenti da imposizione in Italia, il sostituto rilascia il Cud per indicare questi redditi, esclusivamente nelle annotazioni, con il codice AJ. Analoga compilazione deve avvenire nel caso di redditi solo parzialmente esenti da imposizioni in Italia. Tra le novità, anche l'aggiornamento dell'importo della quota esente relativa ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai «frontalieri», che per il 2012 ammonta a 6.700 euro. Questi devono essere indicati nel punto 1, al netto dell'esenzione, che sarà invece riportata nelle annotazioni con il codice «AE».

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