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Questo articolo è stato pubblicato il 01 marzo 2013 alle ore 08:04.

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496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalita' per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.

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