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Questo articolo è stato pubblicato il 02 marzo 2013 alle ore 18:47.

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Con il decreto del ministero della Giustizia 27 novembre 2012 n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2013, il ministro ha dato attuazione al disposto dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, secondo il quale il decreto del ministro della Giustizia stabilisce i parametri per oneri e contribuzioni dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli archivi notarili per il compimento degli atti attribuiti al notaio e soggetti ad iscrizione a repertorio e per le altre operazioni attribuite agli archivi notarili.
Quanto ai contributi dovuti dai notai alla loro Cassa nazionale (e al Consiglio Nazionale), il decreto in esame suddivide gli atti in due categorie:
a) gli atti di valore determinato o determinabile (ad esempio, una compravendita);
b) gli atti diversi dai precedenti (ad esempio, una procura).
Per gli atti di valore determinato o determinabile, il decreto reca una tabella (allegato A) suddivisa in scaglioni di valore (da zero a 4 milioni 650mila e poi oltre); a ciascuno scaglione corrisponde un importo che poi serve per il calcolo dell'aliquota contributiva. Ad esempio, per una compravendita del valore di euro 200mila, l'importo su cui calcolare l'aliquota contributiva è di 514 euro.
Nell'ambito degli atti di valore determinato o determinabile è compresa una serie di atti (elencati nell'allegato B al decreto) per i quali è previsto un abbattimento dell'importo sul quale applicare l'aliquota contributiva. Ad esempio, per il contratto preliminare di compravendita è previsto un abbattimento della base di calcolo al 50 per cento.
Per gli atti diversi da quelli di valore determinato o determinabile, il decreto stabilisce, per ciascun atto, un importo fisso, sul quale applicare l'aliquota contributiva. Ad esempio, per una procura generale tale importo è stabilito in euro 46 mentre una procura speciale "vale" euro 23.
Il decreto ministeriale dispone anche in materia di tassa d'archivio notarile, che è dovuta per ciascun atto tenuto nella raccolta del notaio, fissandola nel 10 per cento dell'importo come sopra determinato per il calcolo dell'aliquota contributiva.

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