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Questo articolo è stato pubblicato il 04 marzo 2013 alle ore 06:42.
Tra gli ammortizzatori sociali, i contratti di solidarietà sono stati interessati dall'intervento della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), che ha disposto alcune proroghe anche per l'anno in corso, stanziando per questi trattamenti una dote di 95 milioni di euro.
Per le aziende, autorizzate dal ministero del Lavoro, è possibile tagliare fino al 60% del l'orario, risparmiando sui costi, mentre il personale conserva il posto di lavoro e ottiene un rimborso parziale dall'Inps per le ore non lavorate. Uno stanziamento di 60 milioni è destinato ad assicurare la copertura al l'80% della retribuzione persa in seguito alla riduzione di orario (rispetto al "canonico" 60%) per le imprese sopra i 15 addetti, e sono stati rifinanziati per 35 milioni i trattamenti anche per le piccole aziende.
I contratti di solidarietà difensivi prevedono infatti forme di riduzione dell'orario di lavoro, concordate tra azienda e sindacati, per evitare o contenere gli esuberi di manodopera e possono assumere due formule: la prima, che deriva dalla legge 863/1984, e si applica alle realtà produttive incluse nei confini della cassa integrazione straordinaria; la seconda, in base alla legge 236/1993, prevista per le imprese escluse dalla Cigs, tra cui anche gli studi professionali (nota del Lavoro n. 14538/2011).
Le regole applicative sono diverse per le due tipologie: i Cds riferiti alle imprese che rientrano nel campo della Cigs, non possono durare più di 24 mesi, prorogabili fino a un massimo di 48 mesi (60 nel Mezzogiorno).
La domanda deve essere inoltrata al ministero del Lavoro entro il 25° giorno del mese successivo alla decorrenza della riduzione: sono escluse le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad amministrazione straordinaria, fallimento, liquidazione coatta e i casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.
Sono invece ammessi al trattamento tutti i dipendenti, esclusi dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio e lavoratori con un'anzianità aziendale inferiore a 90 giorni.
È prevista inoltre una riduzione contributiva per il datore di lavoro, in misura variabile (dal 25% al 40%) a seconda della collocazione geografica dell'impresa e dell'entità della riduzione dell'orario.
L'applicazione dei contratti di solidarietà alle imprese escluse dal campo di applicazione della Cigs prevede invece una durata massima di 36 mesi nel l'arco di un quinquennio e, in alcune fattispecie, è destinata anche ai lavoratori apprendisti: anche per il 2013 spetta dunque l'erogazione di un contributo, in rate trimestrali, pari al 50% del monte retributivo non dovuto per effetto della riduzione di orario, da ripartire in parti uguali tra impresa e lavoratore.
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