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Questo articolo è stato pubblicato il 11 marzo 2013 alle ore 06:43.

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È illegittimo il fermo amministrativo del veicolo qualora risulti sproporzionato rispetto alla pretesa tributaria e nel caso in cui non siano adeguatamente indicate le motivazioni che ne abbiano giustificato l'adozione. Anche se l'iscrizione del fermo è rimessa – in buona sostanza – alla discrezionalità dell'agente della riscossione, l'utilizzo di tale strumento non può essere arbitrario. Di conseguenza, un'indiscriminata applicazione senza alcuna giustificazione potrebbe integrare, in alcuni casi, gli estremi dell'eccesso di potere in presenza di una sproporzione tra la misura cautelare e il credito da garantire. È quanto emerge dalla sentenza 28/12/2013 della Ctp Roma.
La pronuncia trae origine da un ricorso presentato da un contribuente che ha chiesto l'annullamento di un preavviso di fermo autoveicoli emesso a seguito del mancato pagamento dell'addizionale regionale Irpef relativa all'anno d'imposta 2006 e pari a 2.457 euro. L'importo era stato contestato con una cartella esattoriale (anch'essa oggetto di impugnazione).
Per il contribuente il fermo amministrativo derivava da una cartella di pagamento impugnata davanti ai giudici tributari e per la quale si era ancora in attesa di giudizio. Inoltre, lo stesso provvedimento di fermo, pur colpendo l'unico mezzo di locomozione a disposizione, risultava carente sotto il profilo della motivazione e sproporzionato rispetto alla pretesa tributaria che ammontava per l'appunto a una cifra di 2.457 euro.
Nell'accogliere il ricorso, i giudici della Capitale hanno precisato che, a prescindere dalla impugnazione della cartella di pagamento, il preavviso di fermo andava dichiarato illegittimo e, di conseguenza, annullato.
Nel caso esaminato dalla sentenza 28/12/2013, infatti, risultava sproporzionato rispetto al l'importo oggetto di contestazione e non adeguatamente motivato da parte dall'agente della riscossione per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti che ne giustificavano l' adozione. In particolare – secondo la Commissione tributaria provinciale di Roma – il concessionario avrebbe omesso di indicare, in maniera esaustiva, le ragioni che avrebbero giustificato l'adozione di tale provvedimento cautelare in relazione all'entità della somma contestata, ma anche alle condizioni soggettive del contribuente e al rischio di perdita della garanzia del credito per l'Erario.
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In sintesi
01|IL CASO
Il contribuente ha chiesto l'annullamento di un preavviso di fermo autoveicoli emesso a seguito del mancato pagamento dell'addizionale regionale Irpef relativa all'anno d'imposta 2006 e pari a 2.457 euro
02|LA DECISIONE
La Ctp ha accolto il ricorso perché la misura risultava sproporzionata rispetto alla somma contestata dal Fisco e non adeguatamente motivato dall'agente della riscossione per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti che ne giustificavano l'adozione

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