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Questo articolo è stato pubblicato il 11 marzo 2013 alle ore 06:44.
Con l'entrata in vigore del l'Aspi (l'assicurazione sociale per l'impiego) che dal 1° gennaio di quest'anno sostituisce l'indennità di disoccupazione, ordinaria e con requisiti ridotti, aumentano i contributi dovuti sui contratti a tempo determinato. È stata introdotta infatti una percentuale addizionale dell'1,4 per cento, a carico del datore di lavoro.
A disciplinare la nuova misura, sono i commi 28 e seguenti dell'articolo 2 della legge 92/2012. Nell'intenzione del legislatore, questo intervento dovrebbe concorrere a favorire i contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli a termine. Nella direzione di incentivare la stabilizzazione dei rapporti, va anche la previsione del comma 30, che prevede la restituzione al datore di lavoro di parte del contributo addizionale versato, se conferma il lavoratore con un contratto a tempo indeterminato.
Trascorso il periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il contributo sarà restituito al datore nella misura massima di quanto versato negli ultimi sei mesi.
La restituzione è dovuta anche se il datore di lavoro riassume il lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In questo ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità rapportato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
Il contributo addizionale dell'1,4% non si applica invece:
- ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- ai lavoratori assunti a termine per svolgere le attività stagionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1525 del 1963, e, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in base all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, e successive modifiche.
Il ministero del Lavoro, rispondendo con l'interpello n. 42 del 21 dicembre 2012 a un quesito di Federalberghi, ha sottolineato che le imprese che svolgono un'attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011, come nel caso del contratto collettivo nazionale del turismo del 20 febbraio 2010, sono esonerate dal versamento del contributo in relazione al personale a tempo determinato.
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Il chiarimento
01 | L'INTERPELLO
Federalberghi ha chiesto al ministero del Lavoro la corretta interpretazione della norma (legge 92/2012, articolo2, comma 29, lettera b) che esclude dal contributo aggiuntivo dell'1,4% i contratti a termine per attività stagionali
02 | LA RISPOSTA
Per il ministero, le imprese che svolgono un'attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o da avvisi comuni formalizzati entro il 2011 sono esonerate dal contributo
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