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Questo articolo è stato pubblicato il 13 marzo 2013 alle ore 21:46.

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L'amministrazione fiscale non può esigere il versamento dell'Iva calcolato solo sulla base della dichiarazione telematica inviata dal contribuente. La Cassazione (Sesta civile, sentenza 6318/13 depositata il 13 marzo) respinge l'impugnazione dell'agenzia delle Entrate avallando la decisione della Ctp Pavia del 2007 relativa a un accertamento del 2003.

L'invio a distanza della dichiarazione non fa infatti nascere l'obbligazione tributaria, perchè l'invio telematico "non produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta umicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e di riscossione dell'imposta". La dichiarazione pertanto può essere corretta e ritrattata dall'interessato, perché il contribuiente ha sempre il diritto di poter dimostrare "l'inesistenza, anche parziale, dei presupposti di imposta erroneamente dichiarati". (A.Gal.)

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